L’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dal codice civile, sicché è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, in tema di ipoteca su beni del fondo patrimoniale, con l’ordinanza n. 5017 del 25 febbraio 2020.
Ipoteca su beni di un fondo patrimoniale: il fatto
Il contribuente propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la prima decisione – che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale familiare – sostenendo che i beni del fondo patrimoniale sono sottratti all’esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Assumeva che i debiti tributari, contratti dal contribuente con il Fisco – a seguito di accertamento di un maggior reddito a carico dell’impresa, imputato al ricorrente, pro quota, in quanto socio accomandante – dovevano ritenersi estranei ai bisogni della famiglia, in quanto l’attività di accomandante doveva qualificarsi di speculazione connessa all’impiego di capitali.
La commissione tributaria regionale, in particolare, rilevava la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto gravava sul debitore l’onere della prova della inerenza dei debiti contratti ai bisogni della famiglia nonché la consapevolezza del Fisco che i debiti erano stati contratti per scopi estranei alle esigenze della famiglia.
La decisione della Corte
La Corte, innanzitutto, non ravvisato motivi per rimettere la questione in esame alle S.U., in assenza di contrasto di orientamenti di