L’invio dei corrispettivi con registratore telematico guasto

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici e, in particolare, sul fatto che la trasmissione telematica debba essere effettuata anche nel caso di registratore guasto.

invio dei corrispettivi con registratore telematico guastoInvio corrispettivi anche con registratore telematico guasto: è quanto disposto dalla circolare n. 3 dell’Agenzia Entrate, dello scorso 21 febbraio 2020.

infatti, in questo caso, è possibile memorizzare le singole operazioni quotidiane su un registro, consultabile anche in modalità informatica.

In ogni caso, sarà comunque indispensabile comunicare i dati attraverso il portale Fatture e corrispettivi, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, avendo cura di modificare lo stato di servizio del proprio registratore telematico prima di procedere con l’invio.

In questo modo, il sistema classifica i dati ricevuti come “trasmissione per dispositivo fuori servizio”.

 

Cosa si intende per registratore telematico guasto?

Per rispondere a questa domanda occorre distinguere il concetto di malfunzionamento da quello di assenza di connessione o della rete internet.

In questi ultimi due casi infatti, considerando che la capacità di memorizzazione del dispositivo non risulta compromessa, è possibile inviare ugualmente i dati estrapolando il file predisposto dal registratore telematico e usufruire poi del canale Fatture e corrispettivi per portare a termine la procedura.

In questo caso, il sistema classifica l’invio come “trasmissione mediante upload”.

L’Agenzia ha fornito dunque alcuni comportamenti da seguire in caso di malfunzionamento o assenza di rete, avendo cura di specificare che l’invio dei corrispettivi deve comunque essere eseguito, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3 del D.lgs. 471/97.

 

Sanzioni

Nella circolare, l’amministrazione ha richiamato anche l’articolo 2, comma 6 del D.lgs. 127/2015, che ricordiamo, dispone che in caso di “mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (..), la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro”.

Si precisa inoltre che è sanzionabile anche il comportamento del soggetto il quale, pur avendo memorizzato correttamente i dati, non provvede poi alla loro trasmissione.

La suddetta circolare ricorda anche che, come disposto dall’articolo 12, comma 1 del D.lgs. 471/97, nel caso in cui vengano rilevate quattro violazioni distinte in giorni diversi nell’arco di cinque anni, si applica “la sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima”.

La sospensione può comunque essere prolungata da uno a sei mesi se l’importo complessivo contestato supera l’importo di 50.000 euro.

Considerando che prima dell’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi occorreva certificare gli stessi tramite scontrini o ricevute fiscali, al fine di calcolare le quattro violazioni previste dall’articolo 12 sopra descritte, è opportuno tenere presente anche questo periodo precedente.

In pratica, se nel 2018 ad un commerciante al minuto sono state contestate tre violazioni, la sanzione troverà applicazione anche con una sola violazione commessa nel 2020.

Infine, nella circolare, l’Agenzia ricorda che in caso di ritardo nella trasmissione dei corrispettivi, è possibile usufruire del ravvedimento operoso.

Non viene invece detto nulla a riguardo della possibilità di attendere l’atto di contestazione della sanzione al fine di beneficiare dell’istituto del cumulo giuridico.

 

Questo intervento è tratto dalla nostra Circolare settimanale

Per ulteriori approfondimenti “Se si guasta il Registratore Telematico come si fa?”CLICCA QUI

 

A cura di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

Lunedì 9 marzo 2020

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