Contribuzione previdenziale di artigiani e commercianti per l'anno 2020

Per norma di legge, è stato previsto che le aliquote contributive pensionistiche delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti devono essere incrementate ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Ne deriva, di conseguenza, che, per l’anno 2020, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche di artigiani e commercianti risultano di entità pari alla misura del 24,00% (entità già raggiunta nel 2019).

contributi previdenziali artigiani commercianti 2020Contributi previdenziali artigiani e commercianti: generalità

Il riferimento normativo è il comma 22 dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sottolinea peraltro, che continuano a trovare applicazione:

  • per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps: la riduzione del 50% della contribuzione dovuta;
     
  • per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni: le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della L. 2 agosto 1990, n. 233, consistenti nella riduzione dell’aliquota contributiva, come, di seguito, verrà esplicitato;
     
  • per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali: deve essere sommata all’aliquota contributiva corrente lo 0,09%, a titolo di percentuale aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;

oltre al contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di € 0,62 mensili.

Inoltre, è bene tenere in considerazione che:

  • coloro che esercitano l’attività di affittacamere;
     
  • i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti;

non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito e, di conseguenza, i medesimi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

 

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

Per l’anno 2020:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a € 15.953,00, coincidente con quello dell’anno precedente, in quanto l’Istat ha rilevato, nella misura dell’0,5 %, la variazione percentuale che si è verificata nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 e il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.

 

Tale valore si determina, in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233:

  • moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2020 (€ 48,98);
     
  • aggiungendo al prodotto l’ammontare di € 671,39, così come disposto dall’art. 6 della L. 31 dicembre 1991, n. 415;
     
  • tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento F24.

 

In altri termini gli artigiani e i commercianti devono effettuare il pagamento delle rate di contribuzione dovute mediante versamento utilizzando il modello F24.

Sono tenuti all’adempimento, come detto, tutti i soggetti, con o senza partita Iva, titolari di imprese artigiane e commerciali, sia per sé stessi, sia per le altre persone che prestano la loro attività lavorativa nell’impresa familiare o coniugale.

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A cura di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo

Lunedì 2 marzo 2020

 

 

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