L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito una delle principali novità introdotte nella legge di bilancio 2020 in merito alle nuove detrazioni per gli interventi finalizzati a recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici: il bonus facciate.
In questo articolo proponiamo una guida analitica e pratica agli interventi agevolabili e ai lavori esclusi, puntando il mouse con attenzione sulle attività del condominio
L’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda (c.d. bonus facciate), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 ha fornito importanti chiarimenti e istruzioni sulle modalità di attuazione di tale agevolazione.
Bonus facciate: soggetti beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Esclusioni
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.
Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.
Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate”.
Titolo del possesso/proprietà
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
PROPRIETA’ |
possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie) |
POSSESSO |
detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario |
Attenzione
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
- la con