Bene strumentale non in funzione: ammortamento non deducibile

L’ammortamento non è deducibile laddove il bene strumentale non sia posto in funzione. In altre parole è indeducibile il costo sostenuto per l’acquisto del bene strumentale non entrato nel ciclo produttivo al momento dell’accertamento tributario.

Bene strumentale non in funzione: ammortamento non deducibile

L’istituto dell’ammortamento trova valida giustificazione fiscale solo al momento dell’entrata in funzione del bene, ovverosia da quando apporta una fattiva utilità all’attività aziendale, ne rimane escluso il bene strumentale non in funzione.

Lo ha evidenziato l’Agenzia delle entrate nel commento all’ordinanza n. 2742/2020, con la quale la Corte di cassazione distingue tra strumentalità e concreta destinazione del bene, ammettendo la deducibilità dello stesso solo quando viene inserito nel processo produttivo dell’impresa.

La Ctp di Bologna aveva accolto il gravame introduttivo del giudizio depositato avverso un avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta 2010, con il quale l’ufficio aveva negato la deducibilità delle quote di ammortamento del costo di uno specifico bene strumentale (un’attrezzatura fresante radiale) il quale, al momento dell’accertamento tributario, risultava non immesso nel ciclo produttivo aziendale e, quindi, non in funzione.

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Bene strumentale non in funzione: il parere della Cassazione

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2742 del 5 febbraio 2020, ha dato ragione all’Agenzia delle entrate.

In particolare, i giudici hanno ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con il quale veniva lamentata, ex articolo 360, n. 4) cpc, la nullità della sentenza della Ctr per motivazione viziata da contrasto irriducibile tra affermazioni opposte in quanto, a detta della ricorrente, i giudici di secondo grado avevano adottato una posizione contradittoria nella considerazione che, da un lato, riconoscevano la nozione di entrata in funzione del bene assoggettata al suo materiale ingresso nel ciclo produttivo e, dall’altro, limitando tale efficacia alla concreta utilità che detta funzione poteva portare all’attività sociale.

I giudici di legittimità, partendo dalla nozione di ammortamento quale meccanismo contabile di ripartizione dell’incidenza di un costo su una molteplicità di annualità (cfr Cassazione, sentenza n. 8347/2006), rammentano che il disposto del citato articolo 102, comma 1, del Tuir vigente ratione temporis, prevede che la deducibilità dell’ammortamento dei beni strumentali può essere fiscalmente riconosciuta a partire dall’esercizio di “entrata in funzione del bene (sul punto, cfr Cassazione, sentenze nn. 12212/2017, 13807/2014, 3858/2009 e 8773/2008 nonché la pronuncia n. 32719/2018 nella quale veniva disconosciuto l’avvenuto ammortamento di un capannone industriale non entrato in funzione all’epoca dell’accertamento fiscale).

Di conseguenza, la Cassazione distingue tra il concetto di strumentalità del bene e la concreta destinazione dello stesso.

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Redazione Commercialista Telematico e Vincenzo D’Andò

Venerdì 13 marzo 2020