Trasmissione telematica dei corrispettivi: si riapre il periodo di moratoria per i contribuenti di maggiori dimensioni

Il Fisco spiega la moratoria delle sanzioni relative ai nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: ecco come si deve comportare chi non ha trasmesso correttamente i corrispettivi del secondo semestre 2019

trasmissione telematica dei corrispettivi moratoriaL’apertura del periodo di moratoria relativo alla trasmissione telematica dei corrispettivi, contenuta nella Risoluzione n. 6/E, pubblicata il 10 febbraio 2020 è importante.

Tuttavia, si prevede una soluzione che ben difficilmente potrà essere applicata ai contribuenti di “minori dimensioni” tenuti al nuovo adempimento con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

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Trasmissione telematica dei corrispettivi: la regolarizzazione “postuma”

Il documento di prassi in rassegna ha previsto che i contribuenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi nel secondo semestre dell’anno 2019, potranno regolarizzare l’operazione omessa senza l’irrogazione di sanzioni.

Il beneficio richiede di effettuare l’adempimento ora per allora entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020.

In pratica, l’invio dei predetti dati potrà essere effettuato, anche tardivamente, a condizione di osservare la data ultima del 30 aprile 2020.

In tale ipotesi nessuna sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate.

Il documento di prassi ha precisato che la regolarizzazione è oggettivamente limitata alla sola violazione consistente nella mancata trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi.

Invece, non è regolarizzabile la diversa violazione consistente nella mancata memorizzazione, ovvero gli eventuali errori commessi nelle liquidazioni periodiche qualora i predetti corrispettivi non trasmessi non fossero stati presi in considerazione nel computo dell’Iva da versare periodicamente.

Le sanzioni irrogabili nell’ipotesi di mancata trasmissione, qualora non fosse intervenuta questa ulteriore possibilità di moratoria, sarebbero pari al 100 per cento dell’imposta.

Un minimo di 500 euro è quanto previsto, oltre alle sanzioni accessorie consistenti nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o all’esercizio dell’attività stessa nei casi più gravi di recidiva.

Questa ipotesi si verifica qualora nel corso di un quinquennio, risultino contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.

 

I contribuenti obbligati alla trasmissione dal 1° gennaio 2020

I contribuenti di minori dimensioni, quindi anche nei casi in cui il volume d’affari dell’anno precedente non abbia superato il limite di 400.000 euro, sono tenuti ai nuovi obblighi dal 1° gennaio 2020.

Per il momento, cioè per i primi sei mesi, quindi fino al 30 giugno prossimo, i contribuenti “piccoli” possono avvalersi della moratoria c.d. ordinaria.

In tale ipotesi, se i corrispettivi sono trasmessi in ritardo, ma entro la fine del mese successivo rispetto a quello di esigibilità del tributo, non sarà irrogabile alcuna sanzione.

Ad esempio, se non si procede all’invio dei corrispettivi di gennaio 2020 entro i dodici giorni successivi, ma entro il 29 febbraio, quindi entro la fine del mese successivo, il contribuente non risulterà destinatario di alcuna penalità.

Per il momento, il predetto periodo di moratoria è ancora in corso.

E’ lecito però domandarsi se, decorsi i primi sei mesi dell’anno 2020, l’Agenzia delle entrate consentirà, anche con riferimento a tale ipotesi, la possibilità di regolarizzare la mancata comunicazione dei predetti dati, entro il 30 aprile 2021, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Le condizioni, però, sembrano essere diverse.

Infatti, mentre per i contribuenti di maggiori dimensioni, l’avvio dei nuovi obblighi ha interessato il secondo semestre dell’anno 2019, per i “piccoli” i nuovi adempimenti sono scattati sin dall’inizio dell’anno 2020.

La domanda è ancora prematura, ma le condizioni sembrano essere diverse.

Per il momento è opportuno prestare attenzione all’adempimento, sapendo che comunque l’irrogazione delle sanzioni può essere evitata, effettuando la comunicazione entro il termine del mese successivo.

La comunicazione tardiva non deve però “alterare” il risultato del periodo di liquidazione all’interno del quale devono comunque confluire i corrispettivi i cui dati sono stati comunicati tardivamente.

 

A cura di Nicola Forte

Lunedì 17 febbraio 2020