Smart working e emergenza Coronavirus: premessa
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 81/2017, la quale regolamenta il lavoro agile, sempre di più sono state le imprese interessate a tale modello di organizzazione del lavoro subordinato, nato proprio con l’obiettivo di introdurre una maggiore flessibilità, oltre ad una maggiore autonomia, all’interno del rapporto di lavoro.
La portata innovativa di tale previsione è stata evidente da subito, soprattutto in un paese quale l’Italia, caratterizzato da forte tradizionalismo nella gestione del rapporto di lavoro, e quindi maggiormente legata all’idea del lavoratore subordinato quale soggetto fortemente integrato nell’organizzazione aziendale e retribuito fondamentalmente in base al numero di ore effettivamente lavorate.
Se tale sinallagma è un cardine nel panorama legislativo e costituzionale italiano, attraverso lo smart working viene messo in discussione un altro cardine della subordinazione, ovvero quello dei tempi e i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, i quali vengono lasciati alla libera determinazione delle parti.
Quest’ultima è la vera rivoluzione introdotta e già posta in essere da un certo numero di imprese, in particolare quelle che attraverso strumentazioni tecnologiche efficienti sono riuscite maggiormente a garantire il corretto svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
Oggi è proprio il Governo che, in questa situazione di crisi ed incertezza circa il futuro, invita le imprese ad organizzare il lavoro in modalità smart working e, sebbene nella presente guida vengano esposti gli adempimenti da svolgere così come previsti dalla vigente normativa, il DPCM del 25 febbraio 2020 prevede la possibilità per le regioni attualmente colpite dall’emergenza Coronavirus, di attuare il lavoro agile saltando alcuni di questi fondamentali adempimenti.
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Lo smart working, modalità organizzativa connotata dalla finalità di conciliare al meglio esigenze produttive e tempi di vita e lavoro, non è una forma di lavoro atipica, ma soltanto una differente forma organizzativa del rapporto di lavoro subordinato, e l’accordo di lavoro agile, ulteriore rispetto a quello di instaurazione del rapporto di lavoro stesso, può essere attivato come accessorio di un contratto subordinato sia a tempo determinato che indetermin