Coronavirus: come gestire l’attività e i luoghi di lavoro

Come comportarsi in caso di aziende site in comuni interessati dall’isolamento e come vengono considerate le assenze dei dipendenti? Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza?

Coronavirus luoghi di lavoroCome noto, i recenti casi in Lombardia di Coronavirus (COVID-19) hanno comportato misure straordinarie per la tutela della salute nazionale. Tali misure hanno notevoli ripercussioni anche nel mondo del lavoro in quanto molte sono le aziende che si sono improvvisamente trovate a fronteggiare una situazione di emergenza tale da incentivare il cd. smart working.

Non in tutti i casi è però possibile ricorrere al lavoro agile, cosicché per alcune tipologie di attività è necessario disporre la chiusura delle sedi, con conseguenze anche di tipo gestionale e amministrativo del rapporto di lavoro.

Non solo: considerando gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è bene anche considerare tutte quelle misure che il datore di lavoro deve mettere in atto laddove non è necessaria (o non è stata disposta) la chiusura dell’attività.

 

Coronavirus: disposizioni generali

Le disposizioni in materia di lavoro prevedono che il datore abbia “il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti”, ai sensi dell’art. 2087 C.c.

Dal canto suo, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente al Titolo X specifiche disposizioni per la “prevenzione dell’esposizione ad agenti biologici” del personale: tra gli agenti biologici rientrano quelli di cui agli artt. 266 e 267.

Il coronavirus certamente è un agente biologico, con un certo grado di trasmissione tra la popolazione, per il quale ancora non è presente un vaccino.

Lasciando le considerazioni di tipo scientifico ad altri campi, la legge prevede uno specifico obbligo in capo al datore di lavoro di tutelare i dipendenti da tali agenti, in collaborazione con il medico competente laddove presente.

 

Coronavirus: le prime indicazioni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, con la Circolare n. 3190 del 3 febbraio 2019 aveva già fornito delle prime indicazioni per gli operatori dei servizi ed esercizi a contatto con il pubblico; tali disposizioni sono però ormai superate in quanto i casi conclamati in Italia aumentano ora per ora.

Nonostante ciò bisogna ricordare quanto chiarito dal dicastero in ordine allo svolgimento dell’attività lavorativa:

  • contattare i servizi sanitari se si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto;
     
  • evitare i contatti con la persona sospetta e fornirle una mascherina;
     
  • lavare sempre accuratamente le mani.

 

Disposizioni urgenti per i comuni in quarantena

Il dilagare dei contagi in Italia ha comportato la necessità di provvedimenti d’urgenza capaci di isolare i casi conclamati e combattere il rischio di ulteriori contagi. Il D.L. n. 6 del 22 febbraio 2020 ha previsto per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati:

  • divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area e divieto di accesso al comune o all’area interessata;
     
  • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche e delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
     
  • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

 

Per quanto concerne le attività lavorative si segnala che per le aree citate è prevista:

  • la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
     
  • chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
     
  • sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità ivi compresa l’attività veterinaria, nonché’ di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
     
  • sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata.

 

Indicazioni per i datori di lavoro nelle aree di quarantena

Il datore di lavoro che ha delle sedi ubicate nelle zone di quarantena è tenuto a sospendere l’attività lavorativa.

Qualora l’azienda non è interessata da un obbligo di chiusura – in quanto fuori dall’area di isolamento – ma ha in forze un lavoratore che risiede in un comune in isolamento, dovrà considerare l’assenza come giustificata.

Va notato comunque che nel caso di chiusura dell’attività lavorativa, non sarà da considerare una causa dipendente dalla volontà del datore di lavoro bensì una causa di forza maggiore per la quale il datore di lavoro non avrà obbligo di retribuzione, ferma restando la possibilità di accedere alla CIG.

Qualora poi il soggetto riscontri sintomi influenzali o comunque tali da poter ipotizzare un contagio, si tratterà di assenza per malattia, da giustificare con certificato medico.

 

Coronavirus: iIndicazioni per i datori di lavoro in via preventiva

Come noto, oltre alle aree di effettivo contagio da coronavirus ci sono aree vicine nelle quali i datori di lavoro cercano comunque di prevenire ipotetiche situazioni di contagio con la chiusura o limitazione dell’accesso ai locali aziendali.

Il datore di lavoro in tali casi potrà avvalersi degli strumenti predisposti nel tempo:

  • favorire quanto più possibile lo smart working seguendo le regole di cui agli artt. 18-23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
     
  • avvalersi di permessi retribuiti e non retribuiti, tenendo conto anche di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

 

Per le aziende che rimarranno aperte restano ferme le buone norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto che bisognerà aggiornare il DVR e con il nuovo rischio biologico e fornire dispositivi di protezione personale ai dipendenti (in tal caso mascherine e igienizzanti).

 

A cura di Antonella Madia

Martedì 25 febbraio 2020