La Corte di Cassazione si esprime ritenendo il reato di dichiarazione fraudolenta configurabile anche in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
Reato di dichiarazione fraudolenta: il pensiero della Corte
La Corte di Cassazione, sez.pen., con la sentenza n. 50362 del 12 dicembre 2019, in tema di reato di dichiarazione fraudolenta, innanzitutto, premette che, in senso concorde, le precedenti pronunce ritengono integrato il reato in esame con riguardo all’Iva nel caso di fatture soggettivamente inesistenti.
“Invero, nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la falsità può essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione. Per soggetti diversi da quelli effettivi si devono quindi intendere coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27392 del 27/04/2012).
Per quanto attiene, invece, anche le imposte dirette, la giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettiva