Milleproroghe 2020: le SRL potranno nominare il revisore quando approvano il bilancio 2019 (generalmente quindi entro il 29 aprile 2020)

Le SRL potranno nominare il revisore in sede di approvazione del bilancio del 2019, quindi entro il 29 aprile 2020 (essendo il 2020 bisestile; ovvero entro i 180 giorni previsti per le particolari esigenze previste dall’art. 2364bis del Codice Civile, che peraltro rimanda all’articolo 2364).

Milleproroghe: più tempo alle Srl per nominare gli organi di controllo

Revisione contabile: le Srl potranno nominare il revisore in sede di approvazione del bilancio del 2019, quindi entro il 29 aprile 2020 (essendo il 2020 bisestile; ovvero entro i 180 giorni previsti per le particolari esigenze previste dall’art. 2364bis del Codice Civile, che peraltro rimanda all’articolo 2364).

La Camera dei Deputati nel votare la fiducia al Decreto milleproroghe ha confermato il rinvio delle nomine degli organi di controllo.

Modifiche anche al codice dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019):

– Viene prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione del decreto del Ministro della Giustizia recante le modalità attuative dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (art. 8, comma 4);
– viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 (vedi sopra), anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo (art. 8, comma 6-sexies);

Proroga termini in tema di revisione contabile

Più in dettaglio il comma in esame interviene sull’articolo 379, comma 3, primo periodo, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell’articolo 2543), contenuta nell’articolo 2477 del codice civile.

La nomina dell’organo di revisione contabile è stata resa obbligatoria se la società:

A) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
B) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
C) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi e ai dipendenti. Tali limiti sono stati modificati dal cd. decreto sblocca-cantieri (Decreto-Legge n. 32 del 2019) e consistono in:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

[In merito a queste problematiche CommercialistaTelematico ha già pubblicato diversi intervent, ad esempio:  Collegio sindacale e revisore nelle SRL dopo il Decreto “Sblocca cantieri” ]

L’articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell’assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

 

20 febbraio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico