Io Lavoro: al debutto lo sgravio contributivo ANPAL per le assunzioni

L’ANPAL introduce un nuovo incentivo occupazionale per giovani disoccupati, denominato “IncentivO lavoro”, detto anche “IO lavoro”.
L’agevolazione comporta uno sgravio contributivo per 12 mesi per i datori di lavoro che assumono giovani con specifiche caratteristiche.

io lavoro anpalIo Lavoro: premessa

È stato pubblicato da parte dell’ANPAL il Decreto Direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020, che introduce un nuovo incentivo occupazionale per i giovani disoccupati, denominato “IncentivO lavoro” o anche “IO lavoro”.

L’incentivo nasce sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 247, della Legge n. 145/2018, la quale ha previsto un finanziamento per incentivare le assunzioni nel Mezzogiorno per il biennio 2019-2020.

Il Decreto poc’anzi citato presentava però delle inesattezze al punto che l’ANPAL con il Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020 è tornato nuovamente sull’argomento correggendo le inesattezze e rendendo il quadro più chiaro.

Si ripropone così anche per l’anno 2020 un esonero contributivo totale a favore del datore di lavoro, per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione per l’inserimento di soggetti con specifiche caratteristiche.

 

Le caratteristiche dello sgravio

Lo sgravio prevede:

  1. un esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL;
     
  2. per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione;
     
  3. nel limite massimo di 8060,00 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile;

se l’assunzione è effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

Ad ogni modo, l’incentivo – a pena di decadenza – deve essere fruito necessariamente entro il termine del 28 febbraio 2022.

 

Aree territoriali

L’assunzione – affinché sia possibile godere dello sgravio – può essere effettuata in tutte le Regioni italiane, ma con una percentuale diversa di risorse stanziate, che cambia a seconda del loro sviluppo e della volontà da parte dell’ANPAL (e conseguentemente anche del Legislatore) di potenziare l’occupazione in specifiche aree depresse, quali le Regioni:

  • meno sviluppate: Basilicata, Calabria Campania, Puglia e Sicilia. Per tali Regioni è previsto uno stanziamento di 234.000.000 di euro;
     
  • in transizione, ossia Abruzzo Molise e Sardegna. Per tali Regioni è previsto uno stanziamento di 83.000.000 di euro;
     
  • più sviluppate: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Per tali Regioni sono previste risorse per 12.400.000 euro.

 

In caso di modifica della sede operativa del lavoratore, la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di Regione di destinazione laddove diversa dalla categoria di Regione originaria.

 

Io Lavoro: soggetti che è possibile assumere

È possibile avvalersi di questo notevole sgravio contributivo per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • soggetti con età inferiore a 25 anni (età compresa tra 16 e 24 anni);
     
  • soggetti con più di 25 anni. In tal caso è possibile fruire del beneficio solo quando il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018).

 

Tali soggetti possono essere assunti godendo dello sgravio solo se non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

 

Io Lavoro: le tipologie contrattuali ammesse

I soggetti per i quali si vuole usufruire dello sgravio contributivo IO lavoro devono essere assunti con particolari tipologie contrattuali, ossia contratti di:

  • lavoro a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;
     
  • apprendistato professionalizzante.
     
  • lavoro subordinato per il socio lavoratore di cooperativa.

 

Lo sgravio è ammesso anche per l’assunzione con un contratto di lavoro part-time, purché rispetti le tipologie contrattuali ammesse.

Non è possibile fruire dell’incentivo Io lavoro nel caso di assunzione con contratto di lavoro:

  • domestico;
     
  • lavoro occasionale;
     
  • intermittente.

 

Trasformazione del contratto a termine

È possibile usufruire dell’incentivo anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per fare ciò non è richiesto il requisito – previsto invece per le altre tipologie di assunzioni agevolate – della disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del D.D. in esame.

 

Cumulo con altri incentivi

L’incentivo in esame comporta anche delle possibilità di cumulo con altri incentivi altrettanto utili per favorire l’occupazione.

In particolar modo si prevede la possibilità di cumulare tale incentivo:

  1. con quello di cui all’articolo 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, riguardante di assunzione dei soggetti percettori del reddito di cittadinanza;
     
  2. nei limiti massimi di intensità di aiuto previsto dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato è compatibile con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

 

Un cenno merita il fatto che il primo Decreto Direttoriale ANPAL (ossia il n. 44 del 6 febbraio 2020) citasse espressamente la compatibilità con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, convertito dalla L. n. 96/2018, nel limite massimo di importo di esonero pari a 8060 euro su base annua, relativo all’assunzione di soggetti Under 35: tale svista è stata rettificata con il successivo Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, il quale ha eliminato tale riferimento errato.

Ciò in quanto tale norma è stata recentemente interessata dall’abrogazione operata da parte della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/201, art. 1, comma 10) che nel rendere strutturale l’incentivo Under 30 anche per gli Under 35, supera quella frattura che aveva comportato tante problematiche in ordine alla possibilità di fruire dell’incentivo per i soggetti Under 35 anziché solo per gli Under 30.

 

Il valore dell’incentivo

Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

Il limite di sgravio ottenibile è fissato in massimo 8060,00 euro su base annua per il lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile, e in caso di lavoro a tempo parziale tale massimale è proporzionalmente ridotto.

 

Il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato

La normativa sul “de minimis” comporta notevoli problematiche da analizzare prima di richiedere l’incentivo. È bene ricordare che anche per fruire di IO lavoro bisognerà rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e quindi la normativa sugli “aiuti de minimis”.

Per quanto concerne specificamente IO lavoro, tale sgravio può essere fruito:

  • entro i limiti del de minimis;
     
  • oltre i limiti del de minimis, purché l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (ULA), e cioè nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, art. 32, par. 3. Ciò significa che per accedere allo sgravio oltre i limiti degli aiuti di Stato, deve sussistere “un aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata” (articolo 31, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 150/2015).
    Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui non sussiste un licenziamento per riduzione di personale, ossia nel caso in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Nel caso in cui si non si rispettino le condizioni del de minimis, ovvero in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

 

La procedura di accesso

Prima di accedere al beneficio i datori di lavoro devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS utilizzando il modulo telematico e comunicando i dati dell’assunzione effettuata o da effettuare.

Fermo restando che per le istruzioni di dettaglio bisognerà attendere l’apposita Circolare, l’Istituto Previdenziale, si occuperà di determinare l’importo di sgravio spettante, verificare i requisiti di ammissione e accertare la disponibilità di ulteriori risorse.

Inoltre in caso di esito positivo della procedura, comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’incentivo.

Entro i successivi dieci giorni, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione (qualora non lo avesse già fatto) e confermare la prenotazione dell’incentivo.

Dopo l’autorizzazione, il beneficio verrà erogato con conguaglio sulle denunce contributive di competenza.

Si ricorda che il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare, e che per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

 

A cura di Antonella Madia

Lunedì 24 febbraio 2020