DURC fiscale: certificato di regolarità fiscale, chiamato anche DURF

Approvato l’atteso schema di certificato che permette alle imprese committenti di appalti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) in materia di ritenute negli appalti oltre i 200mila euro.

DURC fiscaleDURC fiscale

 

Approvato l’atteso schema di certificato DURC fiscale che permette alle imprese committenti di appalti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) in materia di ritenute negli appalti oltre i 200mila euro.

Si tratta del cosiddetto Certificato di regolarità fiscale per gli appalti labour intensive, quelli caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (oltre il valore di 200.000 euro rientrano nelle nuove disposizioni).

 

Qualcuno lo chiama DURC fiscale, altri DURF

 

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 6 febbraio 2020 ha approvato il modello (allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti (allegato B) indicati nell’art. 17-bis del Dlgs n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

[Lo puoi scaricare qui in fondo all’articolo, cliccando sul tasto rosso “Scarica il documento allegato”]

Il certificato DURC fiscale, disponibile su richiesta a partire dal terzo giorno lavorativo dopo la fine di ogni mese, avrà una validità di quattro mesi dalla data del rilascio e non sconta l’imposta di bollo, né altri tributi speciali.

Il documento è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’impresa potrà segnalare all’Ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione, in modo da valutare l’emissione di un nuovo certificato.
Nello schema della certificazione, nella parte finale, viene riportato i seguente periodo:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183)”.

 

Condizioni per esenzione dalle regole per gli appalti labour intensive

E’ previsto che chi rientra nel campo di applicazione dell’art. 4 DL 129/2019 possa comunque non applicare le nuove disposizioni (burocraticamente pesantissime!) se ricorre una serie di condizioni, che dovranno essere certificate mediante il DURC fiscale, in particolare:

  • risultino in attività da almeno tre anni;
     
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi; 
      
  • abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
     
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione

 

Il testo della Legge 19 dicembre 2019 , n. 157 coordinato conversione DL 124/2019


Riportiamo per comodità il testo dei commi 5 e 6 dell’art. 4 del D.L. 124/2019 come convertito, in materia di “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”:

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
 
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio

 

A cura di Vincenzo D’Andò e Redazione CT

Lunedì 10 febbraio 2020

 

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Il presente approfondimento è tratto dal DIARIO QUOTIDIANO pubblicato tutti i giorni (feriali) su CommercialistaTelematico

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