Si dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.
Esame delle principali novità introdotte dalla Manovra fiscale 2020.
L’art. 4, del cd. Decreto fiscale 2020, collegato alla manovra di Bilancio 2020, veicolato nel DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157 (G.U. n .301 del 24.12.2019) dispone importanti novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera; con il presente commento analizziamo la parte inerente gli appalti e subappalti.
La nuova disposizione contenuta nell’art. 4 introduce un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione.
Le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: obblighi del committente
Il nuovo comma 1, dell’articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del commit