Il nuovo registratore telematico di cassa

L’ex registratore di cassa fu oggetto di un apposito provvedimento di legge che fece le fortune per qualche anno di una grande azienda dell’epoca che trattava di macchine calcolatrici e di macchine contabili. Dal 1983, anno dell’introduzione dell’obbligo di tenuta dello stesso, ad oggi, le cose sono molto cambiate.
Il registratore telematico ha sostituito i vecchi registratori di cassa.
In questo articolo ne esaminiamo modalità di funzionamento, soggetti obbligati ed esonerati e molto altro.

registratore telematico di cassaPrima di addentrarci nello specifico sul tema del registratore telematico, partiamo dalle origini.

La L. 26 gennaio 1983, n. 18 (si veda anche il D.M. 23 marzo 1983), introdusse l’obbligo di detenzione del registratore di cassa.

La Circ. dell’allora Direzione Generale Tasse, del 10 giugno 1983, n. 60, precisò che l’obbligo della tenuta del registratore di cassa era correlata all’art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel senso che, da un punto di vista soggettivo, erano tenuti alla disciplina del registratore di cassa i commercianti al minuto, nonché altre categorie, tra le quali rientrarono, in seguito, anche le imprese alberghiere e di ristorazione.

 

I controlli sui misuratori fiscali

 

Gli interventi tecnici sui misuratori fiscali potevano essere suddivisi in tre categorie:

 

  • di installazione (ovvero di attivazione della memoria fiscale) dei misuratori fiscali;
     
  • di manutenzione annuale (si veda la Ris. del 26 ottobre 1990, n. 450305, dell’allora Direzione Generale Tasse e l’art. 3, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003) e interventi tecnici in caso di guasto;
     
  • di defiscalizzazione dei misuratori fiscali, nel caso di vendita del misuratore, nel caso di cessione di attività a terzi, nel caso di cessazione di attività e nel caso di cessazione di uso.

 

Il tecnico del misuratore fiscale annotava tutti gli interventi effettuati, di cui sopra, sul libretto di dotazione fiscale.

L’art. 2, del D.M. 23 marzo 1983, disponeva che il misuratore fiscale dovesse essere in grado di provvedere all’emissione dello scontrino fiscale e anche «alla stampa di emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e alla contestuale stampa del giornale di fondo.

Quest’ultimo conteneva i totali dei corrispettivi giornalieri indicati nello scontrino di chiusura giornaliera, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri.

 

Il registratore telematico: i precedenti

 

L’art. 1, commi 429 e segg., della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per la prima volta e su base volontaria, ha proposto, alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Dopo vari provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state completate le istruzioni operative con il Provvedimento del 12 marzo 2009.

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, detta modalità di certificazione e trasmissione dei corrispettivi è stata soppressa, ad opera dall’art. 7, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Tuttavia, è stata offerta la possibilità di utilizzarla fino al 31dicembre 2018, esclusivamente a quelle imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

Come si accerterà di seguito, questo sistema opzionale di comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate diventa obbligatorio, con decorrenza 1° gennaio 2020, per le imprese che vendono al dettaglio e per quelle assimilate.

Peraltro, detto obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2019, per le imprese che, nell’anno 2018, hanno realizzato un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

Inoltre, le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi di cui al suddetto Provvedimento del 12 marzo 2009, ma quelle di cui all’art. 2, dell’anzidetto D.Lgs. n. 127/2015.

 

L’attuale registratore telematico

 

Sul registratore telematico, ha legiferato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, a cui ha fatto seguito, per l’aggiornamento, il successivo Provvedimento del 18 aprile 2019.

 

Ma cos’è il registratore telematico?

 

Il punto n. 1.1, del suddetto Provvedimento del 28 ottobre 2016, recita:

 

“1.1 Gli strumenti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono definiti “Registratori Telematici” e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input”.

 

A sua volta, l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, dice:

 

“3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”.

 

I soggetti interessati e quelli esonerati

 

I soggetti interessati all’adozione del registratore telematico sono individuati dall’art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Si veda l’Allegato A).

Si tratta dei commercianti al dettaglio e attività assimilate.

Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registratore telematico (Come chiarisce il comma 3, del citato art. 22, i soggetti interessati possono, tuttavia, “scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni”), in considerazione della tipologia di attività esercitata, e, quindi, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, i contribuenti che effettuano le operazioni individuate dall’art. 1, del D.M. 10 maggio 2019:

 

  1. operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 e dei DD. del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015 (Si veda l’Allegato B);
     
  2. prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
     
  3. fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b), nonché alle operazioni di cui all’art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’art. 21, del medesimo D.P.R. n. 633/1972.
    Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;
     
  4. le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, nel corso di un trasporto internazionale;
     
  5. le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri [lett. b-bis), aggiunta al suddetto D.M. 10 maggio 2019, dall’art. 1, del D.M. 24 dicembre 2019];

 

Il successivo comma 2, del D.M. 10 maggio 2019, dispone che le anzidette operazioni devono essere sempre annotate nel registro dei corrispettivi (Art. 24, del D.P.R. n. 633/1972).

Inoltre, per le predette operazioni c) e d), rimane l’obbligo di documentare la vendita attraverso il rilascio della ricevuta fiscale (Art. 8, della L. 10 maggio 1976, n. 249), oppure dello scontrino fiscale (L. 26 gennaio 1983, n. 18), osservando le relative discipline.

Nulla vieta ai soggetti ut supra da a) ad e) di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

 

Altri esoneri settoriali

 

E’ il caso di evidenziare altri due esoneri dall’utilizzo del registratore telematico che investono il settore sanitario e quello dei giochi:

 

  • l’art. 10-bis, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha vietato che, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettano fatture elettroniche, secondo l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

    Detto divieto attiene unicamente alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria, laddove, ad esempio, prestazioni non sanitarie quali quelle di partecipazione a simposi in qualità di relatori, sono da fatturare secondo la procedura telematica;
     

  • la Risposta dell’Agenzia delle Entrate, del 10 dicembre 2019, n. 506, ha esonerato, dalla trasmissione telematica, i corrispettivi dei soggetti che emettono titoli di accesso, tramite misuratori fiscali o tramite biglietterie automatizzate, per le prestazioni spettacolistiche.

    Resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, diverse dai biglietti d’ingresso.

    L’esonero in argomento è giustificato dal fatto che l’art. 10, del Decreto 13 luglio 2000, impone, per le suddette prestazioni, la trasmissione alla S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori), distintamente per ciascuna giornata di attività ovvero per ogni giornata di manifestazione, i dati contenuti nel documento riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, i dati contenuti nel documento riepilogativo mensile.

 

Registratore telematico: sua approvazione e attivazione

 

Così come i registratori storici di cui alla predetta L. n. 18/1983, anche i registratori telematici ovvero i loro modelli sono oggetto di controllo tecnico ad opera della Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’art. 5, del D.M. 23 marzo 1983.

Questa Commissione è rimasta tuttora l’organo competente a valutare la conformità del registratore telematico alle prescrizioni stabilite per la loro approvazione, contenute nel ridetto Provvedimento del 28 ottobre 2016 e nei relativi allegati che illustrano le specifiche tecniche.

Una volta che la predetta Commissione esprime parere positivo, il modello del registratore telematico è approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I registratori telematici:

 

  • possono essere utilizzati come registratori di cassa di cui alla suddetta n. 18/1983, naturalmente osservando la relativa disciplina;
     
  • possono essere il frutto dell’adattamento elettronico, a seguito di specifiche tecniche, di precedenti registratori di cassa, nel qual caso possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
     
  • possono essere attivati ovvero disattivati solo dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate (Si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, tuttora validato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016);
     
  • sono sottoposti a verifica biennale, secondo le indicazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al ridetto Provvedimento del 28 ottobre 2016, naturalmente a cura del personale dei suddetti laboratori abilitati.

 

Inoltre, il registratore telematico è:

 

  • soggetto alla prima verifica, all’atto dell’attivazione dell’apparecchio;
     
  • “in servizio” al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle Entrate;
     
  • monitorato dall’Agenzia delle Entrate, in quanto tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione (con il registratore di cassa, dette operazioni erano oggetto di annotazioni sul libretto in dotazione, per poi essere inviate con raccomandata all’Agenzia delle Entrate) sono comunicate telematicamente al sistema dell’Agenzia delle Entrate, sviluppando “un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività”.

 

Informative del registratore telematico

 

Attraverso apposita area dedicata e riservata, presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima:

 

  • mette a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso (Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), le predette informazioni telematiche (Si vedano i paragrafi da 1.9 a 1.11, del Provvedimento 28 ottobre 2016).

    Dette informazioni costituiscono e rappresentano il libretto di dotazione informatico del registratore telematico (In sostanza corrisponde al libretto cartaceo di dotazione dell’allora registratore fiscale). Il conferimento/revoca della delega è effettuato seguendo la procedura indicata nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018;
     

  • rilascia al titolare del registratore telematico un QRCODE, che è alloggiato in apposito spazio dell’apparecchio, per consentire ai clienti di accertare il regolare e corretto censimento, nonché la ripetitiva verifica biennale del registratore telematico, attraverso consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare (Punto n. 1.9, del Provvedimento 28 ottobre 2016);
     
  • dopo aver acquisito e ordinato i dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria, li mette a disposizione degli esercenti, al fine di collaborare con gli stessi “nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva” (Punto n. 6.1, del Provvedimento 28 ottobre 2016).

 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, a livello gratuito, mette a disposizione dei contribuenti interessati, in area riservata del sito web, un’apposita procedura web, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Questa procedura è utilizzabile anche per il tramite di dispositivi mobili.

 

Termini per l’invio dei corrispettivi giornalieri

 

I soggetti obbligati a tenere il registratore telematico, a partire dal primo giorno della sua messa in servizio:

 

  • memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri registrati sull’apparecchio in esame, osservando le regole e le tempistiche riportate nelle specifiche tecniche allegate al ridetto Provvedimento del 28 ottobre 2016;
     
  • trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi introitati, esclusivamente mediante l’uso del registratore telematico (Punto n. 4.1, del Provvedimento 28 ottobre 2016). Infatti, in sede di chiusura giornaliera, l’apparecchio “genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, con l’osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al suddetto Provvedimento del 28 ottobre 2016.

 

Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

 

Premesso che la trasmissione telematica si considera completata quando l’Agenzia delle Entrate riceve il file contenente le informazioni previste, la stessa Agenzia delle Entrate:

 

  • attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione, secondo le modalità e i tempi descritti nelle specifiche tecniche operative;
     
  • in caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse, secondo le cause previste. Allora, gli esercenti effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

 

Comunque, l’art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha stabilito – evidentemente per coloro che non dovessero acquistare il registratore telematico e dovessero continuare a tenere il registratore tradizionale – che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA, in base all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.

Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° gennaio 2020, per i soggetti con volume d’affari sino a € 400.000, non si applicano, in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (rispettando i termini di liquidazione dell’IVA), le sanzioni previste (Art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015).

Infine, con il ripetuto Provvedimento del 28 ottobre 2016, punto n. 7.1, l’Agenzia delle Entrate afferma:

 

“7.1 L’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni di cui al punto 4.1, è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza”.

 

Mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici

 

In caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico (sono incluse altre casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione), l’esercente provvede subito a chiamare un tecnico abilitato e, nell’attesa che si ripristini il corretto funzionamento, provvede:

 

  • a utilizzare un eventuale altro registratore telematico regolarmente in servizio;
     
  • in alternativa, a registrare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro in formato cartaceo ovvero secondo modalità informatiche.

 

Credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico

 

L’art. 6-quinquies, del D.Lgs. n. 127/2015, attribuisce, negli anni 2019-2020, un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di € 250, in caso di acquisto, e di € 50, in caso di adattamento, per ogni strumento rispettivamente acquistato o modificato.

Detto credito d’imposta (Si veda anche il Provvedimento del 28 febbraio 2019):

 

  • può essere utilizzato solo in compensazione, in base all’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
     
  • il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese (ovvero al trimestre, se la liquidazione è trimestrale) in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del registratore telematico;
     
  • detto utilizzo è pure ancorato al mese successivo al pagamento dello stesso registratore, tenendo presente che detto pagamento deve avvenire con modalità tracciabile;
     
  • ai fini della compensazione con il mod. F24, il relativo codice tributo è contraddistinto dal n. 6899 (Si veda la Ris. dell’Agenzia delle Entrate dell’1 marzo 2019, n. 33).

 


 

Allegato A – Operazioni che impegnano all’adozione del registratore telematico

 

Art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

[1] L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;

6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

[2] La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

[3] Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

 

Art. 10 Operazioni esenti dall’imposta

 [1] Sono esenti dall’imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;

Omissis.

7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
Omissis.
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto;

Omissis.

16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

Omissis.

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

Omissis

 

 

Allegato B – Operazioni esonerate dall’obbligo di tenuta del registratore telematico

 
D.M. 10 maggio 2019:

1) Art. 2, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696:

1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;

c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;

o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;

ii) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;

nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) [le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata];

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

ttbis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito;

 

2. Non sono altresì soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell’articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) D.M. 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;

b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

c) D.M. 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;

d) D.M. 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

e) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;

f) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

g) D.M. 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;

h) D.M. 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;

i) D.M. 19 settembre 1990 : utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

 
2) D. M 13 febbraio 2015

1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:

a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

3) D. M. 27 ottobre 2015

1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:

a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.


 

A cura di Salvatore Dammacco

Lunedì 13 gennaio 2020