Estensione dell’indennizzo per cessazione di attività commerciale

La Legge di Bilancio 2019 ha reso strutturale l’indennizzo per cessazione di attività commerciale a partire dall’anno 2019. Successivamente è stato stabilito che l’indennizzo fosse esteso anche per gli eventi avvenuti nel corso degli anni 2017 e 2018.
Ciò ha comportato la necessità di emanare apposite istruzioni operative per l’accesso e la gestione delle domande già effettuate e rimaste inevase.

Estensione indennizzo cessazione attività commercialeIndennizzo per cessazione di attività commerciale, ora strutturale

 

La legge prevede che se un’azienda chiude definitivamente, sia previsto un indennizzo volto a favorire la cessazione definitiva dell’attività commerciale: ciò è previsto da parte del D.Lgs. n. 207/1996, divenuto però strutturale solo a seguito della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018).

Il finanziamento del Fondo che garantisce l’indennizzo per la definitiva cessazione di attività commerciale è garantito con un contributo pari allo 0,09% che deve essere corrisposto in maniera fissa.

 

Indennizzo per cessazione di attività commerciale: chi può accedervi

 

L’indennizzo in esame spetta ai soggetti iscritti alla Gestione contributi e prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali dell’INPS, per attività svolte in qualità di titolari o coadiutori, quali:
 

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
     
  • commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
     
  • di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
     
  • agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. n. 204/1985 (esclusi però in tal caso i loro coadiutori).

 

Tale indennizzo non spetta invece quando l’attività commerciale comporta uno svolgimento all’ingrosso, quando si esercitano particolari forme di vendita al dettaglio (cioè quando ad esempio la vendita viene effettuata online, a domicilio ovvero per corrispondenza), ma anche quando l’attività di intermediazione di cui alla Legge n. 204/1985 è effettuata da agenti assicurativi, promotori finanziari e agenti immobiliari.

I soggetti che sono in possesso delle caratteristiche già segnalate, per poter effettivamente accedere all’indennizzo devono però avere altri requisiti, senza i quali l’indennizzo non può essere concesso,

Tra questi, è necessario che il richiedente:
 

  1. abbia un’età pari o superiore a 62 anni se uomo, ovvero a 57 anni se donna;
     
  2. sia stato iscritto alle Gestione commercianti dell’INPS per almeno 5 anni (anche non continuativi);
     
  3. abbia cessato l’attività commerciale, con restituzione dell’autorizzazione/licenza al comune di competenza e cancellazione dal Registro delle Imprese.

 

Le novità dal 2020

 

Come già anticipato, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto la stabilizzazione dell’incentivo, il quale a far data dal 1° gennaio 2019 è divenuto strutturale.

Ma non è tutto, in quanto ulteriori novità su tale tema sono pervenute grazie al D. L. n. 101 del 3 settembre 2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, convertito con modificazioni, dalla L. n. 128 del 2 novembre 2019.

Tale ultimo intervento dell’esecutivo ha comportato un’estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo in esame, anche per i soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale negli anni 2017 e 2018 (dal 2019 tale indennizzo è strutturale).

Infatti l’art. 11-ter del D. L. n. 101/2019 ha stabilito che:

al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale […] l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto […] nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”.

 

Quanto detto comporta che a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 128/2019 – di conversione del D.L. n. 101/2019 – anche chi ha cessato l’attività commerciale negli anni 2017 e 2018 avrà la possibilità di presentare domanda per l’indennizzo in esame, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

 

Come accedere all’indennizzo

 

Per accedere all’indennizzo è necessario inviare domanda alla struttura INPS territorialmente competente; per fare ciò è comunque necessario inviare la domanda online sul sito INPS:
 

  • direttamente da parte del cittadino, avvalendosi delle credenziali SPID, Pin dispositivo INPS o CNS;
     
  • per il tramite di patronati o soggetti abilitati;
     
  • affidandosi al Contact Center INPS.

 

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e spetta fino al mese in cui il soggetto richiedente compie l’età utile per accedere alla pensione.

Per quanto concerne le domande per gli indennizzi riguardanti gli anni 2018 e 2017, le istruzioni specifiche sono fornite dalla Circolare INPS n. 4 del 13 gennaio 2020, con la quale l’Istituto ha specificato che:
 

  • le domande di indennizzo rigettate in quanto l’evento concerneva cessazioni di attività precedenti al 1° gennaio 2019, verranno riesaminate d’ufficio;
     
  • quelle giacenti presso le strutture, saranno definite dall’Istituto;
     
  • quelle finite in contenzioso dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento.

 

In tutti i casi citati, l’indennizzo decorrerà dal 1° dicembre 2019 previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.

 

A cura di Antonella Madia

Mercoledì 29 gennaio 2020