Detrazione oneri sopra i 120 mila euro di reddito

Per redditi sopra i 120.000 euro è arrivata, con decorrenza 1/1/2020, una nuova limitazione alla detrazione di alcuni oneri previsti dall’art. 15 del TUIR

Detrazione oneri sopra i 120 mila euro di reddito

Novità legge di Bilancio

Per effetto dell’art. 1 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) dall’1/1/2020 la detrazione in dichiarazione dei redditi di una serie di oneri è condizionata al pagamento con strumenti tracciabili (carte credito, bancomat, assegni, bonifici, ecc.) ma anche alla circostanza che il reddito complessivo non superi € 240.000, mentre si applica una riduzione proporzionale della detrazione per redditi compresi tra € 120.000 e € 240.000.

 

Tra gli oneri detraibili per i quali scatta l’obbligo del pagamento tracciato rientrano, ad esempio:
– spese mediche;
– di istruzione;
– spese per attività sportiva dei ragazzi;
– assicurazione caso morte;
– spese veterinarie (su tale aspetto, l’associazione nazionale dei veterinari attende lumi dalle Entrate).

Non sono interessati dalla novità dei pagamenti tracciati i medicinali ed i dispositivi medici (esempio un occhiale da vista o un misuratore di pressione), che quindi potranno essere ancora pagati in contanti.

Un’altra deroga, e quindi sarà ancora consentito il pagamento in contanti, vale per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

[Per approfondimenti si veda anche: Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri, da 1/1/2020 ]

Attenzione al reddito complessivo conseguito oltre i 120.000 euro

Il comma 629 della legge di Bilancio 2020 impone una nuova limitazione alla detrazione ai contribuenti che nel 2020 (e anni successivi) matureranno un reddito complessivo superiore a € 120.000 euro: la detrazione per gli oneri detraibili di cui all’art. 15 DPR 917/86, compete nella misura pari al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.
Le detrazioni non spettano affatto se il reddito complessivo supera i 240.000 euro.

Ad esempio

un contribuente con reddito complessivo pari a 210.000 che ha sostenuto spese soggette alle nuove condizioni per 5.000 euro, la detrazione Irpef del 19% spetta su 1.250 euro (e non su 5.000 euro).
Derivante dal seguente calcolo:
5000 x [(240.000 – 210.000)/120.000].
In tal caso la detrazione è di 237,50 euro (19% di 1.250 euro).

Tuttavia, tale restrizione non riguarda alcune tipologie di oneri, tra cui gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e per le spese mediche di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 15 del DPR 917/1986.

16 gennaio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico