In questo contributo cerchiamo di capire se, in caso di procedura di concordato preventivo, la banca ha diritto o meno di trattenere le somme riscosse successivamente alla presentazione della domanda di concordato da parte dell’impresa finanziata e di portarle in compensazione con quanto anticipato prima dell’ammissione del debitore alla procedura.
Il caso in esame concerne la sorte degli incassi effettuati da un istituto di credito post presentazione di una domanda di concordato preventivo, da parte di una impresa, relativamente ad anticipazioni bancarie s.b.f. concesse ante procedura.
Il caso non ha ancora trovato una soluzione condivisa in giurisprudenza e nemmeno in dottrina.
La bozza di decreto interviene a favore del mondo bancario in modo molto deciso, sul punto, con effetto 15 agosto 2020 (il decreto indica, evidentemente errando, 14 agosto 2020, data poi confermata anche dalla relazione illustrativa).
Anticipazioni bancarie e concordato preventivo: la situazione attuale
L’istituto di credito ha il diritto di trattenere le somme riscosse successivamente alla presentazione della domanda di concordato (in bianco o non) da parte dell’impresa finanziata, e così di portarle in compensazione con quanto anticipato prima dell’ammissione del debitore alla procedura?
La Cassazione non si è ancora espressa, su questa fattispecie, per casi insorti dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 169 bis L.F. (e quindi dopo l’11 settembre 2012), articolo che ha introdotto ex novo nel