In questo contributo si esaminano in modo dettagliato i termini di decadenza ai fini dell’imposta di registro. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione, non presentati per la registrazione, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione, ovvero dal giorno in cui si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio.
Sempre nello stesso termine di 5 anni deve essere richiesta l’imposta dovuta.
L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
L’art. 76 del D.P.R. n.131 del 1986 – titolato decadenza dell’azione della finanza – disciplina in modo dettagliato i termini di decadenza ai fini dell’imposta di registro.
Imposta sugli atti soggetti a registrazione non presentati per la registrazione stessa
Al primo comma il legislatore ha previsto che l’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.P.R. non presentati per la registrazione deve essere richiesta – a pena di decadenza – nel termine di 5 anni dal giorno in cui, a norma degli artt.13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione ovvero, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio.
Sempre nello stesso termine di 5 anni, decorrente (questa volta) dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art. 19 del medesimo D.P.R. (denuncia di eventi successivi alla registrazione[1]).
In forza del successivo comma 1-bis, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
Termini di decadenza:
- Art.52, comma 1, del D.P.R.n.131/86 > 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale
Imposta per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica
Il comma 2 dispone che – salvo quanto disposto nel comma 1-bis – l’imposta per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica deve essere richiesta dall’Ufficio – a pena di decadenza – entro il termine di 3 anni decorrenti dalla:
- richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale[2];
- data in cui è stata presentata la denuncia di avveramento della condizione sospensiva o dal verificarsi di eventi successivi ex art.19 D.P.R. cit., se si tratta di imposta complementare[3]; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cu