La giurisprudenza della Corte è da tempo orientata nel senso di escludere che l’art. 20, Dpr. n. 131 del 1986 sia predisposto al recupero di imposte “eluse”. L’art. 20, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, secondo la Corte, impone, per le fattispecie antecedenti alla nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2018, di qualificare l’atto, o il collegamento di più atti, in ragione della loro intrinseca portata, e cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti. L’art. 20, in quanto concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi, non esprime pertanto una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa, laddove la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul titolo e sulla forma apparente vincola l’interprete a privilegiare la sostanza sulla forma. La pronuncia non tiene però conto dell’intervento di cui all’ultima legge di bilancio che ha certificato espressamente la natura retroattiva della disposizione di cui alla L. 205/17
La giurisprudenza della Corte è da tempo orientata nel senso di escludere che l’art. 20, Dpr. n. 131 del 1986 sia predisposto al recupero di imposte “eluse”. L’art. 20, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, secondo la Corte, impone, per le fattispecie antecedenti alla nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2018, di qualificare l’atto, o il collegamento di più atti, in ragione della loro intrinseca portata, e cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti. L’art. 20, in quanto concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi, non esprime pertanto una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa, laddove la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul titolo e sulla forma apparente vincola l’interprete a privilegiare la sostanza sulla forma. La pronuncia non tiene però conto dell’intervento di cui all’ultima legge di bilancio che ha certificato espressamente la natura retroattiva della disposizione di cui alla L. 205/17.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1962 del 24/01/2019, facendo un completo excursus giurisprudenziale e normativo della fattispecie, ha espresso rilevanti ed organiche considerazioni in tema di disciplina sul potere di riqualificazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di un’operazione ai fini dell’imposta di registro.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che aveva annullato l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio, in relazione ad un’operazione consistita nella costituzione di una società di capitali con conferimento di beni immobili di proprietà dei conferenti, oggetto di un contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sui predetti immobili ed infine nella successiva cessione della partecipazione sociale, con subentro della società acquirente nell’ipoteca, aveva rideterminato la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro, al lordo delle passività, recuperando a tassazione la maggiore imposta dovuta.
L’Ufficio, ad avviso del giudice di appello, aveva operato legittimamente, in quanto quel che rilevava era l’eventuale nesso esistente tra contratto di mutuo fondiario, che sottrae valore ai beni gravati dalla correlata ipoteca, costituzione della società di capitali, in cui i beni vengono conferiti e cessione delle quote sociali e, nel caso di specie, l’accensione del mutuo ipotecario da parte di coloro che sarebbero stati successivamente venditori, il conferimento dei singoli beni in un’unica persona giuridica, e, infine, la vendita, costituivano negozi intrinsecamente collegati tra di loro, il primo dei quali del tutto ingiustificato se non nell’ottica finale di trasferire beni di valore diminuito in quanto gravati dalla garanzia