Rinuncia parziale al credito e sopravvenienza attiva

La formalizzazione della rinuncia comporterà ai fini contabili un incremento del patrimonio netto, ai fini fiscali una variazione fiscale in aumento

Rinuncia parziale al credito se la quota sia stata acquisita a meno valore

Secondo l’Agenzia delle entrate (risposta n. 530 del 17 dicembre 2019), la società che acquista una partecipazione ad un valore nominale inferiore a quello iscritto in bilancio deve rilevare, in sede di dichiarazione dei redditi, la variazione fiscale in aumento per la parte che eccede il valore del credito rinunciato.

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Inutile sostenere che il prezzo è stato fissato dalla procedura concorsuale.

L’Agenzia delle entrate sostiene che ai fini della disciplina sulla rinuncia al credito non assume rilevanza il fatto che il credito stesso sia stato acquistato da una procedura fallimentare, essendo importante solo la circostanza di un’acquisizione volontaria del credito a un prezzo inferiore al suo valore nominale.

La relazione al Dlgs n. 147/2015, a commento dell’articolo 13, chiarisce che “la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.

Come riferito dall’istante della specifica richiesta, il socio provvederà alla formale rinuncia parziale al credito “al momento dell’effettivo pagamento di quanto concordato”.
A parere dell’Agenzia, invece, la fattispecie rappresentata rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis del Tuir: la formalizzazione della
rinuncia comporterà ai fini contabili un incremento del patrimonio netto, ai fini fiscali una variazione fiscale in aumento per la parte che eccede il valore fiscale
del credito rinunciato, da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.

Riguardo alla posizione del socio creditore, infine, l’Agenzia rimarca che “la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia” come indicato nella relazione al Dlgs n. 147/2015.

Maggiori dettagli nella risposta n. 530 del 17 dicembre 2019

18 dicembre 2019

Vincenzo D’Andò

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico