Il contratto di cessione del credito costituisce un’operazione attraverso la quale un creditore trasferisce ad un terzo la titolarità del suo diritto verso il debitore. In questo articolo analizziamo le problematiche IVA che sorgono nel momento in cui un credito viene ceduto fra due soggetti titolari di partita IVA.
Cessione del credito: aspetti civilistici
Il legislatore civilistico, attraverso l’art. 1260 Codice civile, prevede che il creditore possa procedere a una cessione a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Pertanto, la pattuizione contrattuale prevede tre soggetti:
- cedente: il creditore che cede il proprio diritto;
- cessionario: il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito;
- ceduto: il debitore
Al principio di libera cedibilità del credito fanno eccezione alcune ipotesi, prima tra tutte quella del credito strettamente personale, qual è quello agli alimenti.
Ad esempio, è vietata la cessione dei crediti litigiosi a giudici ed altre figure appartenenti all’ufficio davanti cui la controversia è pendente.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Cessione del credito pro soluto e pro solvendo
La cessione del credito può essere effettuata:
- pro-soluto: cioè, il cedente non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, ma solo l’esistenza e la validità del credito. In questo caso il rischio di insolvenza è traslato, unitamente al valore nominale del credito e il cessionario non può esercitare alcuna azione di regresso verso il cedente;
- pro-solvendo: il cedente risponde dell’eventuale insolvenza del debitore, quindi potrebbe subire una azione di regresso da parte del cessionario[1].
Il contratto di cessione del credito non necessita di particolare forma.
Affinché lo stesso abbia efficacia è comunque necessaria la notifica al terzo (cessionario) il quale, una volta a conoscenza del debitore e le relative caratteristiche di solvibilità, dovrà dare consenso.
Laddove manchi la notifica e il debitore (ceduto) esegua la prestazione a favore del creditore originario, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad esso.
Oltre al consenso di cedente e cessionario, in virtù di quanto contenuto dell’art. 1264, codice civile, è necessaria l’accettazione del debitore o la notificazione dell’avvenuto trasferimento del titolo, affinché questo possa liberarsi dall’obbligazione, eseguendo la prestazione a favore del corretto creditore[2].
Formalizzato il contratto di cessione del credito, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori d