La remissione del debito ad opera del commercialista non è contemplata nel TUIR; tuttavia, suggeriamo che si possano prendere a prestito alcune norme sul reddito d’impresa, altrimenti la perdita la dovrebbe sopportare il lavoratore autonomo e ciò non sarebbe compatibile con la determinazione del reddito del professionista e del principio di capacità contributiva. Nel testo trattiamo della remissione del debito e delle sue implicazioni per il creditore e il debitore, oltre a esplorare le conseguenze fiscali per i professionisti autonomi. La remissione si verifica quando il creditore decide di annullare il debito, e il debitore accetta tacitamente o esplicitamente, con particolari riflessi sulla determinazione del reddito professionale e la deducibilità delle perdite su crediti. Si esamineranno le condizioni necessarie per considerare un debito condonato e i criteri per la deducibilità delle perdite. Inoltre, riporteremo alcuni interventi della Corte di Cassazione sulla questione.
Remissione del debito ad opera del commercialista – Argomenti trattati:
- La remissione del debito secondo l’art. 1236 codice civile
- L’art. 54, del D.P.R. 917/1986
- La deducibilità della perdita su crediti
- Gli elementi certi e precisi
- La decorrenza della perdita nel lavoro autonomo
- Gli interventi della Corte di Cassazione
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La remissione di debito secondo l’art. 1236 codice civile
Secondo l’art. 1236 codice civile (Rubricato “Dichiarazione di remissione del debito”), la comunicazione fatta, dal creditore al debitore, di condonargli il debito annulla l’obbligazione, a meno che lo stesso debitore dichiari, in un sufficiente termine, di non volerne usufruire.
In sostanza, tre sono le condizioni perché un debito sia condonato:
- la volontà del creditore di rinunciare al suo credito;
- l’accordo esplicito o implicito del debitore di accettare il “bonus” accordatogli;
- nel caso di non manifesta volontà del debitore di aderire alla proposta di abbuono, il trascorrere del tempo.
Pertanto, il credito condonato viene espunto dai crediti del creditore quando, successivamente alla comunicazione al debitore e trascorso un termine – che ritengo congruo nell’arco di 15 giorni – non intervenga, da parte di quest’ultimo, la rinuncia a usufruire della cancellazione del suo debito.
L’art. 54 D.P.R. 917/1986
Si tratta di accertare se il debito condonato dal commercia