In caso di credito inesigibile, cosa accade se si storna il fondo svalutazione crediti invece della diretta imputazione a conto economico? L’operazione contabile può generare una sopravvenienza attiva fiscalmente tassabile?
La Corte di Cassazione è intervenuta in ordine alle conseguenze impositive relative all’utilizzo del fondo svalutazione crediti ex art. 106 Tuir, per la copertura di una presunta perdita di un credito.
Il caso: utilizzo del fondo svalutazione crediti
La CTR del Friuli Venezia-Giulia aveva rigettato il ricorso di appello dell’Agenzia, annullando l’avviso di accertamento ed in particolare in ordine all’utilizzo del fondo svalutazione crediti non accoglieva la tesi erariale fondata sull’irrilevanza del comportamento contabile tenuto dal contribuente.
Per l’Agenzia a fronte dello storno contabile in conto al fondo svalutazione crediti fiscalmente dedotto negli anni precedenti, in luogo della diretta imputazione a conto economico, doveva essere ritenuta legittima una ripresa fiscale a titolo di sopravvenienza attiva ex art. 88 Tuir, pari all’ammontare stornato in conto al medesimo fondo, risultando per i Verificatori inesistente il cliente svizzero ed in ogni caso in quanto perdita non certa e oggettivamente determinabile.
La Corte di Cassazione nella sentenza in commento in ordine alla rappresentata controversia espone i passi:
“A fondamento dell’annullamento della ripresa, quale sopravvenienza attiva, della riduzione del Fondo svalutazione crediti a fronte di una perdita su crediti vengono mosse due censure: