A fine anno, occorre prestare attenzione alla documentazione fiscale, soprattutto di acquisto, per i sostanziali riflessi su IVA e imposte dirette. Ecco un approfondimento riepilogativo in merito, i cui puntiamo il mouse soprattuto sulle problematiche inerenti le fatture d’acquisto per quanto riguarda il problema delle fatture d’acquisto ricevute fra fine 2019 ed inizio 2020
E’ trascorso un anno dall’adozione della fatturazione elettronica e, certamente, si è assunta quella dimestichezza necessaria per affermare che il peggio è passato da tempo.
A fine anno comunque, occorre tener presente alcune regole che si discostano da quelle utilizzate nel corso dell’anno onde evitare le relative sanzioni.
E’ opportuno fare un distinguo tra regole attinenti il decreto IVA e quelle attinenti le imposte dirette, queste ultime in particolare in considerazione del regime fiscale adottato.
Fatturazione elettronica e IVA sulle fatture a fine anno
Come già noto, la fattura elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (questo termine è concesso anche per la fatturazione cartacea per chi è esonerato da quella elettronica, come per i contribuenti forfetari ed i contribuenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, a mente della Circ. dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2019, n. 14/E, parag. 2), tenendo presente che detto lasso di tempo è concesso per compilare la fattura elettronica, anche se sulla stessa deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione (Si rimanda all’Allegato A – Momento impositivo con pagamenti diversi dal contante).
Si supponga che un’impresa consegni la merce al suo cliente il giorno 15 novembre dell’anno N.
Ebbene la fattura elettronica o cartacea riporta la data del 15 novembre dell’anno N (la data della fattura è annotata nel campo “Data”, della sezione “Dati generali”, del file della fattura elettronica), ma può essere digitata e trasmessa telematicamente al SdI (Servizio d’interscambio) dell’Agenzia delle Entrate entro il giorno 27 dello stesso mese (Si veda anche l’anzidetta Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019).
Ed ancora, supponendo che un professionista completi la sua prestazione professionale il giorno 2 ottobre dell’anno N, la fattura elettronica (ovvero la fattura cartacea, come anticipato) deve essere emessa, annotandovi la data del 2 ottobre dell’anno N, entro il 14 ottobre dell’anno N.
In merito alla data di effettuazione dell’operazione, le norme sono indicate nell’art. 6, del menzionato D.P.R. n. 633/1972. Dalle stesse si rileva, tra l’altro, che:
- la fattura emessa prima dell’effettuazione dell’operazione comporta che l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della stessa fattura;
- l’incasso totale o parziale della cessione del bene o della prestazione del servizio rispettivamente prima della consegna del bene o della prestazione del servizio, fa retrodatare la data di effettuazione dell’operazione, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Il caso della fattura differita
Inoltre, in base al suddetto art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o simile, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate durante un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, che riporta il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni.
In questo caso, l’arco di tempo a disposizione per emettere la fattura è stato sempre di 15 giorni (dal termine del mese interessato dalla consegna dei beni ovvero dalle prestazioni di servizi, anche se l’ultima cessione del bene o l’ultima prestazione di servizio sia stata effettuata giorni addietro rispetto alla fine del mese).
Quindi, supponendo che l’ultima cessione del bene, supportata da un documento di consegna, sia stata