Il Decreto fiscale 124/2019 aumenta le pene per i reati tributari e contestualmente diminuisce alcune soglie di punibilità.
Una novità di rilievo, introdotta in caso di condanna, è la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).
Con il presente commento si analizza, in particolare, la novità della confisca allargata applicata al campo tributario anche se l’approvazione del testo presenta diverse attenuanti rispetto alla versione originale.
Novità della Manovra Fiscale 2020 in materia di reati tributari
Con l’approvazione avvenuta a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), sono ormai (quasi) definitive molte novità introdotte con il citato provvedimento.
Tra queste sicuramente c’è un tema molto dibattuto e contenuto nell’articolo 39 del D.L. 124/2019, dal titolo “Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti” in materia di reati tributari e soglie di punibilità che pone importanti novità come l’introduzione dell’istituto della confisca allargata.
Vediamo, pertanto, alla luce del testo emendato nonché del dossier dell’Ufficio studi della Camera dei Deputati e del Senato del 4 dicembre 2019 di analizzare nel dettaglio le importanti novità introdotte dal legislatore con la Manovra fiscale 2020.
Le modifiche relative a reati tributari e soglie di punibilità
Il decreto-legge dopo le modifiche apportate durante il dibattito parlamentare nelle versione approvata alla Camera dei Deputati:
- innalza la pena della reclusione, portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 anni a 4 anni e 6 mesi.
Il testo originario del decreto-legge prevedeva come pena massima la reclusione fino a 5 anni, rendendo conseguentemente in astratto applicabile la misura della custodia cautelare in carcere (ai sensi dell’art. 280, comma 2, c.p.p.).
Nel corso del dibattito parlamentare, tale pena massima è stata ridotta a 4 anni e 6 mesi: la custodia cautelare in carcere non sarà dunque applicabile;
- abbassa le soglie di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell’imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro; la soglia dei 2 milioni di euro era già prevista dall’originaria formulazione del d.lgs. n. 74/2000, in vigore fino alla riforma del 2015);
- modifica la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-ter).
Diversamente dal testo del decreto-legge, che abrogava questa disposizione, il testo approvato in commission