Compensazione crediti tributari dal 2020 potranno essere utilizzati solo dopo la dichiarazione

Dal 2020 i crediti tributari potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione

Compensazione crediti tributari

Stretta sulle compensazioni: nel 2020 i crediti maturati potranno essere usati solo 10 giorni dopo la presentazione del Modello Redditi 2020 (periodo 2019).

Compensazione crediti tributari: dal contrasto alle indebite compensazioni arriva una boccata d’ossigeno per le casse erariali, ma a danno dei contribuenti: i crediti maturati potranno essere usati solo dopo il mese di maggio.

Nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d’imposta relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, eccettuati i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio (e non, quindi, a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme vigenti).

 

Le novità apportate

L’articolo 3 del Decreto Legge 26/10/2019 n. 124, modificato in sede referente, per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24:

– consente la compensazione dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;
– estende l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione;
– introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

 

Ricordiamo il testo dell’art. 3 del Decreto Legge 124/2019 (attualmente in fase di conversione in Legge): Contrasto alle indebite compensazioni

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”. 

 

9 dicembre 2019

Vincenzo D’Andò

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico