Manovra 2020: ecco di seguito alcune delle principali novità fiscali previste dal Disegno di Legge di Bilancio tra le quali – ad esempio – la Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito; la plastic tax e il relativo credito d’imposta; differimenti nella deduzione di componenti negative Ires; l’unificazione IMU-TASI
Manovra 2020: ecco di seguito alcune delle principali novità fiscali previste dal Disegno di Legge di Bilancio, all’esame del Parlamento
Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito, una delle importanti novità fiscali manovra 2020
Viene introdotto – articolo 75 -, per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro, un meccanismo di riconoscimento parziale (in misura decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi una volta raggiunta quota 240mila euro) delle detrazioni spettanti per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir.
In particolare, per i redditi oltre i 120mila euro, la percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l’importo di 240mila, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120mila.
Vengono escluse da tale aumento del peso fiscale, rimanendo integralmente detraibili, le spese per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica e gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari nonché quelli su mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Plastic tax e credito d’imposta per adeguamento tecnologico: forse la più discussa tra le novità fiscali manovra 2020
Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (art. 79)
Istituita l’imposta sul consumo dei manufatti monouso realizzati, anche parzialmente, in polimeri organici sintetici (“plastic tax”), destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (bottiglie, buste e vaschette per alimenti in polietilene; contenitori in tetrapak per latte, bibite, vini; contenitori per detersivi; imballaggi in polistirolo espanso, rotoli in plastica per la protezione o la consegna di elettrodomestici, apparecchiature informatiche, eccetera); l’imposta, che non si applica alle siringhe, è di 1 euro per chilogrammo di materia plastica.
Istituito quale contrappeso un credito d’imposta del 10% per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Inoltre, per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, spetta il credito d’imposta previsto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
Accise tabacchi (art. 80):
Modificata al rialzo la fiscalità gravante su tutte le categorie di tabacchi lavorati.
Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (art. 81)
Introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine/tubetti, filtri), in misura pari a € 0,0036 il pezzo, che, essendo funzionali soltanto al consumo di tabacco trinciato, si esauriscono in un unico utilizzo.
Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (art. 82)
Istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche che contengono dolcificanti aggiunti, di qualunque origine (“sugar tax”); ne sono escluse le bevande che contengono zuccheri “propri” e quelle con modesta aggiunta di dolcificanti, finalizzata solo a “perfezionare” il gusto delle bevande.
Web tax: un’altra importante tra le novità fiscali manovra 2020
Imposta sui servizi digitali – di cui all’articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 84)
Apportate diverse modifiche alla “web tax”, l’imposta del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali realizzati da esercenti attività d’impresa, introdotta dalla scorsa legge di bilancio. È stabilito, tra l’altro, che, per l’applicazione della normativa, non è più necessaria l’emanazione di un apposito Dm.
Tracciabilità delle detrazioni o niente bonus fiscali (art. 85)
Per fruire della detrazione del 19% prevista per gli oneri ex articolo 15 Tuir, il pagamento dovrà essere effettuato con strumenti tracciabili (versamenti in banca o posta, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Invece, potranno ancora essere pagati in contanti: medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Differimenti nella deduzione di componenti negative Ires (art. 90)
Differita, per i soggetti Ires, la deduzione di alcune componenti negative: al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, il 12% dello stock di svalutazioni e perdite su crediti; al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, il 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’Ifrs 9; al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi, il 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.
Riforma della riscossione Enti locali (art. 96)
Profondamente restaurate le norme in materia di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti locali, alle quali vengono estese alcune novità che hanno interessato i tributi erariali, come l’emanazione di un unico atto che rappresenti anche titolo esecutivo per la riscossione forzata.
Unificazione IMU-TASI, in pratica sparisce la TASI: altra (molto) dibattuta novità fiscale manovra 2020
Canone unico e unificazione Imu-Tasi: previsto l’inasprimento della tassazione anche in materia
L’art. 95 abolisce, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.
Attenzione: l’art. 97 programma per il 2021 l’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e disciplinato da Comuni, Province e Città metropolitane.
Unifica in un’unica entrata la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze.
7 novembre 2019
Vincenzo D’Andò
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Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico