In questo articolo approfondiamo come l’avvocato di parte vittoriosa deve fatturare l’onorario e le spese legali alla parte soccombente o come distrattario.
Nel precedente articolo, ci si è soffermati sugli aspetti generali della fatturazione dell’avvocato, del resto simili a quello di un professionista iscritto in albo professionale.
In questo articolo entriamo nel vivo della fatturazione del legale, in quanto si esaminano tematiche specifiche di questa professione che spaziano dalla fatturazione verso la parte soccombente, che può essere o meno il proprio cliente, e la fatturazione quale distrattario.
Pagamento delle spese legali: condanna e distrazione delle spese
Quando il ricorso all’avvocato sfocia in un giudizio dell’autorità giudiziaria, la parte soccombente, oltre che pagare le spese processuali, è tenuta a pagare il compenso al difensore della parte vincitrice secondo le disposizioni di cui:
- all’art. 91 c.p.c. rubricato “Condanna alle spese”, sulle quali ci soffermiamo a breve;
- all’art. 93 c.p.c. rubricato “Distrazione delle spese” (“Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate”.).
Come si può rilevare, mentre nel caso di cui all’art. 91 il giudice condanna il soccombente al rimborso delle spese e agli onorari di difesa a favore della parte vittoriosa, nell’ipotesi di cui all’art. 93, il giudice condanna il soccombente al rimborso delle spese e agli onorari di difesa a favore dell’avvocato di parte vittoriosa (avvocato distrattario).
La fatturazione dell’avvocato distrattario per onorari e spese legali
Ritornando all’art. 91 c.p.c. rubricato “Condanna alle spese”, lo stesso recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza”.
Considerata pacifica la questione che la parte soccombente deve pagare le spese e gli onorari dell’avvocato di parte vittoriosa, si precisa l’iter che la fattura emessa dall’avvocato segue:
- la fattura (intestata al proprio cliente vittorioso) viene inviata dall’avvocato al proprio cliente‑impresa vittorioso che la registra tra i costi della propria impresa, quindi il rimborso dalla parte soccombente – sulla base della sentenza di condanna, in quanto non riceve alcuna fattura da parte vittoriosa – costituisce la contropartita dell’operazione per l’impresa vittoriosa;
- l’impresa vittoriosa paga la fattura al proprio avvocato. Qualora il cliente vittorioso sia un privato, l’IVA cede a carico della parte soccombente.