E’ ancora possibile usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Analizziamo con un approfondito intervento gli obblighi documentali e le modalità tecniche per usufruirne. Vediamo come il credito deve essere indicato nel modello di dichiarazione annuale dei redditi, con l’indicazione dell’importo spettante, e con il dettaglio del calcolo effettuato.
In questo articolo proponiamo una guida pratica, arricchita di esempi alla compilazione della Dichiarazione 2019
Credito ricerca e sviluppo: ambito applicativo
In generale, possono beneficiare dell’agevolazione in esame tutte le imprese, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico in cui operano;
- dalla dimensione e dal regime contabile adottato.
Possono, quindi, fruire del credito di imposta anche le imprese in contabilità semplificata che a decorrere dall’anno 2017 hanno determinato il reddito con il criterio di cassa o di registrazione.
Il credito spetta quindi a:
- imprese individuali (incluse imprese familiari/coniugali); società di persone; società di capitali (incluse società cooperative e società consortili) ed enti commerciali (pubblici o privati);
- enti non commerciali in relazione all’attività commerciale esercitata;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Possono fruire dell’agevolazione anche le imprese che hanno intrapreso l’attività a partite da uno dei periodi di imposta successivi a quello del 31 dicembre 2014 e, in tal caso mancando il valore di base per il calcolo dell’incremento delle spese eleggibili, pari alla media delle stesse sostenute nel triennio 2012- 2014, il credito di imposta sarà pari alla somma determinata applicando la percentuale del 50% all’importo totale delle spese in ricerca e sviluppo sostenute nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
Sullo stesso argomento segnaliamo:
I termini per il controllo dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo
Attività ricerca e sviluppo ammissibili al credito
Sono ammesse al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
-
Ricerca fondamentale
Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
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Ricerca industriale
Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
Creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.
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Sviluppo sperimentale
Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
- definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non destinati ad uso commerciale;
- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo c