Il fisco intende iniziare le attività di controllo sui crediti d’imposta destinati alle attività di ricerca e sviluppo: quali sono le possibili contestazioni?
Analisi della sottile ma determinante differenza fra inesistenza e non spettanza.
Con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate, nel fornire fra l’altro una serie di specifiche indicazioni in ordine alle attività di controllo ed eventuale recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, si è soffermata sull’individuazione del termine di decadenza dell’attività di accertamento, che appaiono di rilievo alla luce dei diversi interventi dei giudici di legittimità [1].
NdR: Sul credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, ti segnaliamo…Credito ricerca e sviluppo: indicazione in dichiarazione dei redditi
I termini per il controllo dei crediti di imposta ricerca e sviluppo
Con riferimento alle casistiche più ricorrenti di attività rappresentate dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, la circolare n. 31/E/2020 ricorda che, qualora a seguito del controllo sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito «inesistente» per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.
Per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17, del D.Lgs.n.241/1997, infatti, l’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di