Per i lavoratori collocati in aspettativa ovvero distacco sindacale il Legislatore ha garantito delle specifiche coperture, volte a garantirgli una contribuzione aggiuntiva a fini pensionistici. Su tale argomento numerosi chiarimenti sono stati forniti da parte dell’Istituto Previdenziale. Vediamo meglio come funziona e come si accede alla contribuzione aggiuntiva per tali soggetti.
Aspettativa e distacco sindacale: introduzione
Chiarimenti sono stati forniti da parte dell’Istituto Previdenziale con riferimento alla situazione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della L. n. 300/1970, ovvero per coloro che sono collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.
A seguito di alcuni pronunciamenti della magistratura contabile infatti si è reso necessario andare a rivedere le disposizioni amministrative, e conseguentemente anche di armonizzare sia il processo che le prassi afferenti alle gestioni previdenziali private e pubbliche riferibili alla contribuzione aggiuntiva, con riferimento ai soggetti posti in aspettativa per distacco sindacale.
Prima di approfondire con i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 129 del 4 ottobre 2019 e dal successivo Messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019, è bene specificare quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).
Infatti tale articolo prevede che i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali “possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato”, e che tali periodi “sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria […] nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino c