Le informazioni acquisite, tramite E-bay, circa le aste a cui il contribuente abbia preso parte e circa le vendite effettuate dallo stesso ed andate a buon fine, per essere state di volta in volta consegnati i beni, rappresentano dati astrattamente idonei a fondare, in via presuntiva, l’accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26987 del 22/10/2019, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di e-commerce, rilevando come il dato delle vendite sulle aste on line è valido come presupposto per accertamenti induttivi del reddito.
Le vendite tramite eBay sono valide per l’accertamento induttivo?
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, che aveva accolto l’appello proposto dal contribuente in merito ad un avviso di accertamento IRPEF 2006.
Col primo motivo di impugnazione l’Amministrazione finanziaria prospettava la nullità della sentenza per assenza di motivazione (motivazione apparente), essendosi la CTR limitata a trascrivere gli assunti formulati dal contribuente nel suo appello.
Col secondo motivo la ricorrente prospettava poi violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 bis del Dpr. n. 600 del 1973, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in quanto, a suo avviso, nel PVC della GDF erano state chiaramente indicate tutte le informazioni acquisite, tramite EBAY EUROPE, circa le aste a cui il contribuente aveva preso parte e circa le vendite effettuate dal medesimo contribuente negli anni dal 2004 al 2009 ed andate a buon fine, per essere state di volta in volta consegnati i beni, tenendo anche conto del fatto che, nelle vendite on line, la consegna della merce è successiva al pagamento del pre