Qual è il regime sanzionatorio previsto in caso di tardiva emissione della fattura elettronica? Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni non trovavano applicazione qualora la fattura elettronica fosse regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata. Quali sono invece le sanzioni al temine del periodo transitorio in caso di errata emissione della fattura elettronica?
L’articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del Dpr 633/72, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Quali sanzioni in caso di fattura elettronica tardiva
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva emissione (invio al SdI) della fattura elettronica è regolato dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 in base al quale la sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) nel caso in cui la violazione non abbia inciso sulla liquidazione dell’IVA.
Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata.
Vediamo ora al temine del periodo transitorio quali sono le sanzioni a cui incorre il contribuente in caso di non corretta emissione della fattura elettronica.
Introduzione della fattura elettronica
Dal 1° gennaio 2019, e dunque per le fatture (ivi comprese le variazioni in aumento/diminuzione dell’imposta) emesse da tale data, produce effetto la previsione dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
In base a tale previsione:
“Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]”.
Dalla norma si trae che:
- in linea generale, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) è, dal 1° gennaio 2019, l’unica ammessa per documentare cessioni e prestazioni rilevanti ai fini IVA (ciò fermo restando, come precisato dallo stesso articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, che «potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea», e fatte salve specifiche eccezioni);
- tale strumento vuole razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, ed ha come necessario presupposto l’obbligo di documentare un’operazione tramite fattura, lasciando impregiudicate quelle fattispecie in cui l’operazione può essere documentata differentemente (si pensi, ad esempio, agli scontrini ed alle ricevute fiscali, o agli altri strumenti individuati dai decreti che hanno dato applicazione all’articolo 73 del decreto IVA, norma rimasta inva