Fatturazione elettronica: si avvicina il termine del periodo di moratoria dell'invio delle fatture al SDI

Sono decorsi quasi sei mesi dall’avvio del nuovo obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, e quindi sta per scadere il periodo di moratoria delle sanzioni nell’ipotesi di fatturazione tardiva. Attenzione! Dal prossimo 1° luglio prossimo non saranno ammessi ritardi e la fattura “immediata” dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (salvo modifiche apportate dal Decreto Crescita di prossima approvazione…)

Invio delle fatture al SDI: termine del periodo di moratoriaSono quasi decorsi sei mesi dall’avvio del nuovo obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, e quindi sta per scadere il periodo di moratoria delle sanzioni nell’ipotesi di invio tardivo delle fatture. Dal 1° luglio prossimo non saranno ammessi ritardi e la fattura “immediata” dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

I contribuenti trimestrali

L’articolo 10, comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha previsto per i primi sei mesi dell’anno 2019 che i contribuenti trimestrali non fossero passibili di alcuna sanzione nell’ipotesi di tardiva emissione delle fatture in formato elettronico.

La mancata irrogazione delle sanzioni è subordinata alla circostanza che l’emissione del documento, sia pure tardiva, non venga effettuata oltre il termine di liquidazione durante il quale l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Invece se il documento è stato emesso entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva rispetto al momento in cui l’operazione si considera effettuata, la sanzione è ridotta al 20 per cento.

Dal 1° luglio la tardività sarà punita con l’irrogazione di una sanzione variabile dall’80 al 180 per cento. Le penalità sono previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Tuttavia, il contribuente avrà a disposizione dieci giorni di tempo, dal momento di effettuazione dell’operazione, per trasmettere la fattura immediata al Sistema di Interscambio

La doppia data

In tale ipotesi, secondo l’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 nel testo così come modificato, la fattura dovrà riportare una doppia data (vedi mini-video dedicato ai tempi di registrazione–>).

In particolare, oltre alla data del documento, la fattura dovrà riportare evidenziata al suo interno la data di effettuazione dell’operazione. Il decreto crescita prevede, con un emendamento approvato, che il termine di 10 giorni per la trasmissione del documento al SDI sia allungato” a 15 giorni. Sarà però necessario attendere la conversione in legge del decreto che dovrà avvenire entro la fine del mese di giugno.

Nell’ipotesi di tardività, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione variabile si riduce ad un importo compreso da 250 a 2.000 euro.

Contribuenti mensili

Il citato decreto legge n. 119/2018 ha però previsto un periodo di moratoria più lungo per i contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità mensile. In tale ipotesi le sanzioni non sono irrogabili, o sono irrogabili in misura ridotta, se la tardività riguarda i primi nove mesi del periodo d’imposta 2019. In buona sostanza assumeranno rilievo ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, le emissioni tardive con decorrenza dal 1° ottobre prossimo.

L’allungamento dei termini per l’invio al SDI della fattura elettronica

Con l’approssimarsi del termine del periodo di moratoria almeno per i contribuenti trimestrali, l’allungamento del termine da 10 a 15 giorni per l’invio del documento elettronico allo SDI è sicuramente positivo. Sussistono, però, delle controindicazioni riguardanti gli acquirenti o committenti che possono esercitare il diritto alla detrazione.

Fatturazione elettronica: si avvicina il termine del periodo di moratoria dell'invio delle fatture al SDILa fattura emessa, se inviata al SDI entro 15 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, potrebbe arrivare a destinazione oltre il giorno 15 rispetto alla scadenza entro cui effettuare la liquidazione periodica del tributo.

In tale ipotesi l’acquirente/committente non potrebbe far retroagire il diritto alla detrazione del tributo al periodo di liquidazione durante il quale l’imposta è divenuta esigibile. Dovrà quindi far slittare l’esercizio del diritto alla detrazione al periodo di imposta successivo a quello di esigibilità proprio a causa della ricezione “postuma” del documento.

La circostanza darà inevitabilmente luogo ad un vantaggio per le casse dell’Erario. Infatti se da una parte esiste un soggetto debitore in quanto l’Iva è esigibile, dall’altra l’acquirente potrà far valere simmetricamente il diritto alla detrazione del tributo, ma con decorrenza dal periodo di liquidazione successivo.

 

A cura di Nicola Forte

Martedì 11 Giugno 2019