Reati contravvenzionali: costi e spese, anche se relativi a beni e servizi direttamente utilizzati per compiere questi reati, seguono le ordinarie regole di deducibilità fiscale.
E’ questo il principio reso noto dai Giudici della Corte di Cassazione.
L'indeducibilità delle somme irrogate a titolo di sanzione
Secondo quanto previsto dal co. 1, art. 99, D.P.R. 22.12.1986, n. 917,
“Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Non sono deducibili dal reddito:
- le imposte sul reddito;
- le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA).
Le altre imposte, invece, sono deducibili e la deducibilità avviene secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.
A differenza delle imposte e delle tasse, per le sanzioni amministrative non è previsto uno specifico riferimento normativo.
L'orientamento di Agenzia delle Entrate e Giurisprudenza
Costantemente Agenzia delle Entrate, Giurisprudenza di legittimità e parte di quella di merito propendono per la “indeducibilità” giustificando tale orientamento con la natura funzionale delle stesse sanzioni:
“la natura afflittiva delle sanzioni verrebbe svilita qualora fosse riconosciuta la loro deducibilità nella determinazione del reddito d’impresa”.
Le argomentazioni poggiano sulla mancanza di "inerenza" dei costi, conseguenti ad un comportamento oggettivamente "sanzionabile" poiché non strettamente correlato all'attività svolta.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 89/E/2001 avente ad