Modello 770/2019 in scadenza al 31 ottobre 2019: le principali novità

Scade il 31 ottobre 2019 il termine per la compilazione e l’invio del Modello 770/2019.
Vediamo allora tutte le principali novità sulla compilazione del modello con riferimento all’anno di imposta 2018 e proponiamo una guida alla compilazione quadro per quadro.

 

Modello 770/2019 scadenza e novitàL’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha approvato il Modello 770/2019, relativo all’anno d’imposta 2018, con le relative istruzioni per la compilazione e in data 14 febbraio 2019 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione 770/2019.

Il 7 giugno 2019 è stato emanato un altro provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria ha modificato il modello 770/2019, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.

Tuttavia la struttura del modello e le regole di compilazione sono da considerare sostanzialmente confermate rispetto allo scorso anno in quanto gli adeguamenti non hanno avuto una portata rivoluzionaria.

 

Modello 770/2019: modalità di trasmissione e di compilazione

 

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2019 è stato fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, al fine di comunicare le ritenute operate nell’anno 2018 e i relativi versamenti avvenuti con il modello F24.

 

Nota: la modifica strutturale del termine di trasmissione è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 933), con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Le modalità di presentazione della dichiarazione sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente ovvero:

 

a) Presentazione del modello 770/2019:

Il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati.

 

b) Suddivisione del modello 770/2019:

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX, relativi alle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (ai sensi dell’articolo 25, Decreto Legge n. 78/2010), già presenti nel quadro SY;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ovvero somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Nota: la facoltà è riconosciuta se i sostituti hanno trasmesso, nei diversi termini previsti dall’articolo 4, D.P.R. 322/1998, ovvero entro il 7 marzo 2019 o il 31 ottobre 2019 sia Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili (allo stato attuale infatti le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non interessati alla dichiarazione precompilata modello 730 possono essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2019).

 

c) Invio del modello 770/2019 con un massimo di tre flussi:

L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di 3 flussi che devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate.

Nota: le tre macro-categorie di ritenute sono:

  1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, le cui eccedenze di versamento possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1627” in corso d’anno o il codice tributo “6781” alla fine del periodo d’imposta;
     
  2. ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché su redditi derivanti da locazioni brevi, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1628” in corso d’anno o il codice tributo 6782 alla fine del periodo d’imposta (per locazioni brevi riferimento alla risoluzione n. 88/2017);
     
  3. ritenute su redditi di capitale e bonifici disposti, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1629″ o “6783″.

 

 

Le principali novità del Modello 770/2019

 

Come noto dallo scorso anno il modello 770 si è rinnovato a seguito dell’unificazione dei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario ed ha inoltre visto un notevole snellimento dei dati da inserire nel modello.

 

Al fine di esaminare e focalizzare le novità è utile segnalare quanto segue:

 

a) Sezione modello 770/2019 relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

 

È costituito, oltre che dal Frontespizio, dai quadri ST, SV e SX, necessari all’Amministrazione finanziaria per il controllo dei versamenti delle ritenute relative ai redditi certificati nelle CU, dal quadro SY relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e dal quadro DI relativo alle dichiarazioni integrative.

 

Nota: occorre ribadire che a far data dal 2016 le certificazioni uniche hanno valore dichiarativo in quanto ai sensi del D.P.R. 322/1998 (modificato dalla Legge di stabilità 2016) i dati in esse contenuti sono equiparati a quelli che venivano spediti tramite i modelli 770.

Occorre sottolineare che già dalla scorso anno, all’interno della CU è stata inserita la nuova “Certificazione redditi – locazioni brevi”, al fine di gestire il regime fiscale, introdotto a decorrere 1° giugno 2017 dall’articolo 4, Decreto Legge n. 50/2017, che disciplina le locazioni brevi (contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni i cui canoni di affitto sono soggetti ad una ritenuta del 21% da parte dei soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero che gestiscono portali telematici (tali soggetti devono provvedere anche al rilascio della Certificazione Unica ai sensi dell’articolo 4, D.P.R. 322/1998).

 

b) Frontespizio

 

Il frontespizio contiene i riquadri destinati all’indicazione del tipo di dichiarazione, dei dati relativi al sostituto, dei dati del rappresentante firmatario della dichiarazione, della redazione e firma della dichiarazione, nonché all’impegno alla presentazione telematica e al visto di conformità.

 

c) Sezione “Tipo di dichiarazione”

 

Già dallo scorso anno è presente una casella la cui denominazione è variata da “Protocollo dichiarazione inviata in gestione separata” in “Protocollo dichiarazione inviata”.

 

Nota: la casella deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare, indipendentemente dalla modalità di invio e rispetto allo scorso anno non solo nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia inviato la dichiarazione in più flussi e abbia indicato il codice 2 nella casella “Tipologia invio”, presente nella sezione “Redazione della dichiarazione”.

 

d) Sezione “Tipo di dichiarazione” e casella “Eventi eccezionali”

 

Va compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali, tramite l’utilizzo dei seguenti codici numerici:

  • 1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, L. 44/1999, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
  • 5 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (lo scorso anno veniva usato il codice “8”).

 

Nota: rispetto allo scorso anno non è più presente il codice “3”, che poteva essere utilizzato dai soggetti, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa.

 

e) Sezione “Dati relativi al sostituto” è casella “Casi particolari”

 

Tale casella deve essere barrata per evidenziare l’esistenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia (è il caso della stabile organizzazione che svolge in Italia attività per le quali non assume il ruolo di sostituto d’imposta).

 

f) Riquadro “Redazione della dichiarazione”

 

È composto da 2 sezioni, denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.

 

Nota: come per lo scorso anno nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è stato inserito il campo “Tipologia invio”, che deve essere compilato per indicare la tipologia di invio effettuata ovvero:

  • codice 1, nel caso in cui il sostituto scelga di trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
  • codice 2, nel caso in cui il sostituto scelga di inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770.

Si rammenta che da quest’anno il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

 

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate”

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere compilata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione barrando le relative caselle (devono essere compilate le caselle dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi e altre tipologie relative alle ritenute operate, indicando in tal modo il flusso che viene trasmesso con la dichiarazione).

In tale sezione è stata inserita la nuova casella “Incaricato in gestione separata”, che va barrata dall’intermediario incaricato, nel caso in cui il sostituto abbia scelto la “gestione separata”, ovvero la facoltà di suddividere in più flussi l’invio del modello 770, e si sia avvalso del suo servizio per la predisposizione della dichiarazione.

 

La sezione “Gestione separata”

La sezione “Gestione separata” deve essere compilata dai sostituti d’imposta che trasmettono separatamente i flussi riferiti al modello 770 e che hanno indicato il “codice 2” nella casella “Tipologia invio”.

 

Nota: nel caso in cui il sostituto scelga di inviare separatamente i dati relativi al modello 770, nel riquadro “Redazione della dichiarazione” del Frontespizio deve barrare la casella inerente al flusso inviato all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”; nella sezione “Gestione separata” occorre invece indicare il “Codice fiscale altro incaricato” che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali ovvero barrare la nuova casella “Sostituto” che è alternativa alla compilazione della casella “Codice fiscale altro incaricato”, qualora il sostituto decida di effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La stessa casella dovrà essere barrata dall’intermediario nel caso in cui il sostituto provveda direttamente all’invio di una parte del flusso, delegando a un intermediario l’invio della restante parte del flusso.

In entrambi i casi dovrà essere barrata anche la casella (o le caselle) inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse nell’altro flusso.

Pertanto, nel caso in cui, il sostituto abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e voglia trasmettere i dati separatamente, può servirsi dell’ausilio di intermediari ovvero trasmettere direttamente la dichiarazione, con flussi separati.

 

g) invio separato del modello, in presenza del flusso “autonomo”

 

Come già chiarito lo scorso anno nel caso di invio separato del modello, in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”.

 

h) invio tipologia altre ritenute

 

Come noto la tipologia “altre ritenute” comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio e nel caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va unito a uno dei 3 flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.

 

i) campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX

 

Deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770 attraverso l’indicazione dei seguenti codici:

  • 1 – nel caso di Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95/E/2017);
  • 2 – nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

 

Nota: in precedenza l’invio di flussi separati era subordinata alla presenza di intermediari diversi per ciascuno dei flussi (ad esempio sostituto che incaricava il commercialista all’invio dei dati riferiti al lavoro autonomo mentre incaricava il consulente del lavoro per l’invio dei dati riferiti al lavoro dipendente).

Da quest’anno invece è possibile la trasmissione di più flussi anche da parte dello stesso sostituto (ad esempio datore di lavoro che invia prima i dati riferiti al lavoro autonomo e poi quelli del lavoro dipendente).

 

 

Quadro SH – Modello 770/2019

 

Il Quadro SH va compilato dai sostituti d’imposta persone fisiche, dai soggetti ex art. 5 del TUIR, dagli ENC non tenuti alla dichiarazione dei redditi (nonché dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) limitatamente all’ipotesi prevista nel prospetto C.

 

Nota: nel prospetto si indicano i seguenti proventi – prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending), gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia; – prestiti erogati per il tramite delle suddette piattaforme finalizzati al finanziamento ed al sostegno delle attività di interesse generale ex artt. 5 e 78 del D.lgs. 117/2017 (Social Lending).

 

 

Quadro SI e SK – Modello 770/2019

 

I due quadri sono da compilare per dichiarare gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e i dati relativi ai proventi equiparati agli utili pagati nell’anno 2018.

Il Quadro SI va utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2018, derivanti dalla partecipazione in società/enti IRES, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili (gli utili vanno indicati con riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi).

Nel quadro SI si indica nel rigo SI2 l’importo degli utili erogati nel corso del 2018 e nei righi da SI4 a SI14 si distingue gli stessi in ragione dell’assoggettamento disposto.

Nel quadro SK il sostituto indica invece i dati del socio persona fisica che detiene una partecipazione qualificata (non devono essere indicati i percettori residenti in Italia con utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o sostitutiva).

 

Nota: i dati del quadro SK rappresentano un “di cui” delle informazioni complessivamente rappresentate nel quadro SI (è un quadro nominativo la cui finalità è quella di fornire all’Agenzia le informazioni utili per verificare l’adempimento dichiarativo in capo al percettore delle somme).

 

 

Quadro SO – Modello 770/2019

 

Il Quadro SO si utilizza per indicare i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria ex co. 1, art. 10, D.lgs. 461/1997.

Nella Sezione “Elenco dei soggetti”, nel punto 13 dei righi SO3-SO6 è stato aggiunto il codice T da utilizzare nel caso di “Comunicazione dei soggetti che hanno rinunciato all’applicazione delle imposte sostitutive di cui all’articolo 6 e 7 del D.lgs. 461/1997 da parte del rappresentante fiscale di cui all’art. 2, par. 4 della Convenzione tra la Santa Sede e l’Italia in materia fiscale”.

 

 

Quadro DI – Modello 770/2019

 

Come per l’anno scorso è presente il quadro “Dichiarazione Integrativa”, con la funzione di gestire i dati relativi all’eventuale maggiore credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate nel 2018, con riferimento a periodi d’imposta per i quali non sia ancora trascorso il termine dell’accertamento previsto dall’articolo 43, D.P.R. 600/1973 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero a titolo di esempio dal periodo 2013).

 

Nota: il maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore può essere utilizzato per compensare il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (nel modello va indicato il credito derivante dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, da esporre nella colonna 5 del quadro DI, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa).

 

Quadro ST – Modello 770/2019

 

Il quadro ST contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei relativi versamenti effettuati dal sostituto.

Con il provvedimento del 7 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una novità importante rispetto alle modalità di compilazione del quadro ST stabilendo che l’esposizione dei dati dei versamenti deve essere effettuata in forma aggregata, indicando in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente a:-data di versamento, codice tributo,periodo di riferimento, Codice Regione per la sola Sezione II (in presenza di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi).

 

Nota: pertanto viene modificata la modalità di esposizione precedente secondo la quale il quadro doveva essere compilato avendo cura di rispettare una corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24.

 

Altra novità da segnalare riguarda i codici previsti per la compilazione del punto 10Note”, tra i quali è stata inserita la lettera I” al fine di indicare che il versamento si riferisce a ritenute versate entro il 20 dicembre 2018 a seguito della ripresa della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.M. 6 settembre 2018 (crollo del Ponte Morandi nel Comune di Genova).

 

Quadro SV – Modello 770/2019

 

Il quadro SV contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti effettuati dal sostituto.

Ai fini della compilazione del punto 2 “Ritenute operate” del quadro SV si deve porre attenzione alle novità di esposizione degli interessi per incapienza e per rettifica da 730 introdotte già lo scorso anno nel quadro ST.

 

Nota: pertanto in entrambi i quadri gli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale dovranno essere indicati nel punto 8 “interessi” e non al punto 2 “ritenute operate”.

Si rammenta che il punto 7 “importo versato” (che deve corrispondere all’importo della colonna “importi a debito versati” del modello F24) comprende quindi anche gli eventuali interessi indicati anche al punto 8.

Anche in tale quadro è stata inserita al punto 10 “Note” la lettera “I” relativa alla ripresa della riscossione delle ritenute sospese a seguito del crollo del Ponte Morandi.

 

Quadro SX – Modello 770/2019

 

Il quadro SX è destinato a riepilogare i crediti e i dati relativi alle compensazioni effettuate dal sostituto, includendo anche le compensazioni “visibili” nel modello F24, previste dall’articolo 15, D.Lgs. 175/2014.

Come lo scorso anno sono presenti 3 diversi righi (SX1, SX2, SX3), nei quali devono essere descritti i vari crediti, distinti a seconda delle diverse tipologie e al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

 

Rigo SX1

 

Nel rigo SX1, colonna 1, “Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno”, deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute IRPEF e di addizionali regionali comunali restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

 

Nota: costituisce novità il fatto che in questo campo deve essere indicato anche l’importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all’articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015 (detassazione dei premi di risultato), assoggettate precedentemente a imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria, per il quale nel modello dello scorso anno era prevista l’apposita colonna 3.

 

Nel rigo SX1, colonna 2 “Versamenti 2018 in eccesso”, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV e nel rigo SX1 colonna 5, “Credito utilizzato in F24”, deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzato in compensazione mediante modello F24 (codici tributo 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV.

 

Rigo SX2

 

Nel rigo SX2, colonna 1, “Credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale”, deve essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale.

 

Nel rigo SX2, colonna 2, “Credito utilizzato in F24”, deve essere indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (codici tributo 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV.

 

Rigo SX3

 

Nel rigo SX3, colonna 1, “Credito per famiglie numerose”, deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all’articolo 12, comma 3, Tuir, relativo all’anno d’imposta 2018.

 

Nel rigo SX3, colonna 2, “Credito per canoni di locazione”, deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all’articolo 16, comma 1-sexies, Tuir, relativo all’anno d’imposta 2018.

 

Nel rigo SX3, colonna 3, “Credito marittimi imbarcati e assimilati”, deve essere indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, D.L. 457/1997, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall’articolo 2, comma 2, Legge n. 203/2008.

 

Nel nuovo rigo SX3, colonna 4 “Credito APE”, deve essere indicato l’importo del credito d’imposta riconosciuto all’Inps dalla Legge n. 232/2016, che l’Istituto recupera compensandolo con le ritenute da versare all’erario in qualità di sostituto d’imposta.

 

Nel rigo SX3, colonna 5, “Credito utilizzato in F24”, deve essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 utilizzato in compensazione mediante modello F24 (codici tributo 1632, 1633, 1634) per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST.

 

Rigo SX4

 

Il rigo SX4 è diviso in sei 6 colonne ed è riservato all’indicazione dei dati complessivi dei crediti e delle compensazioni effettuate nell’anno 2018.

 

Nella sezione “Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione”, la cui compilazione è obbligatoria nel caso in cui nella dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 5), nella colonna 2 dei 3 righi previsti va indicata anche la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione, derivante da ritenute su pignoramenti presso terzi, nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso “altre ritenute” venga inviato insieme rispettivamente al flusso “dipendente” (rigo SX32, colonna 2), al flusso “autonomo” (rigo SX33, colonna 2) o al flusso “capitale” (rigo SX34, colonna 2).

 

Rigo SX47

 

Come gli scorsi anni, una particolare modalità di compilazione è prevista per il rigo SX47 “Credito bonus riconosciuto”, riservato ai sostituti che hanno riconosciuto il credito bonus IRPEF.

 

Le modalità di compilazione sono le seguenti:

 

a) colonna 1 “Credito residuo anno precedente”

Va indicato il credito residuo indicato nella colonna 5 del rigo SX47 della precedente dichiarazione.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;

 

b) colonna 2 “Credito maturato nell’anno”

Deve essere indicato il credito bonus IRPEF riconosciuto dal sostituto nell’anno della dichiarazione, al lordo di quanto eventualmente recuperato, che va esposto nella colonna 3.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito bonus IRPEF riconosciuto dal soggetto estinto;

 

c) colonna 3 “Credito recuperato”

Deve essere indicato il credito bonus IRPEF riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del quadro ST con il codice tributo 1655 (riguarda il credito recuperato dal sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus IRPEF riconosciuti da precedenti sostituti).

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito bonus IRPEF riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;

 

d) colonna 4 “Credito utilizzato in F24”

Va indicato il credito bonus IRPEF utilizzato nel modello F24 (codice tributo 1655) fino al 18 marzo 2019.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito bonus IRPEF utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto; nella colonna 5 “Credito residuo” va riportato il credito bonus IRPEF che eventualmente residua e che può essere utilizzato successivamente al 18 marzo 2019, compreso dell’eventuale importo dichiarato in quadro DI.

 

Rigo SX48

 

Il nuovo rigo SX48 “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 3, il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, Decreto Legge n. 457/1997, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall’articolo 2, comma 2, L. 203/2008.

 

Nota: con riferimento all’anno d’imposta 2018 l’obbligo dichiarativo tramite rigo SX48 riguarda i sostituti di imposta che hanno maturato nel 2018 del Credito marittimi imbarcati e assimilati e che hanno esposto il relativo importo nella colonna 3 del rigo SX3.

Le tipologie di aiuto rientranti nell’ambito del Credito marittimi imbarcati e assimilati sono 3 e sono state abbinate a un codice numerico da apporre nella colonna 1 (Codice aiuto) ovvero:

 

  • codice 1 che identifica il credito d’imposta maturato dalle imprese che producono reddito utilizzando navi iscritte nel registro internazionale oppure navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario (art. 4, D.L. n. 457/ 1997);

 

  • codice 2 che si riferisce al credito d’imposta spettante alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca mediterranea (art. 6-bis, D.L. n. 457/1997);

 

  • codice 3 relativo al credito d’imposta destinato, nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (art. 2, c. 2, legge n. 203/2008).

 

 

Quadro SY – Modello 770/2019

 

Il quadro SY è dedicato all’indicazione dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 25, Decreto Legge n. 78/2010, e ai dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Si rammenta che il quadro si compone di 4 sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale, la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e da Poste Italiane Spa e la quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale, ai quali il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

 

Nota: si rammenta che nel caso di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato) occorre applicare le ordinarie ritenute in quanto siamo in presenza di un reddito assimilato a lavoro dipendente (nel caso di specie non va pertanto compilato il presente quadro).

 

 

A cura di Celeste Vivenzi

Lunedì 21 Ottobre 2019