L’art. 7 dello statuto dei lavoratori prevede un preciso iter procedurale al fine di irrogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori.
A tale iter risponde il principio di cui al comma 2 dell’art. 7 secondo il quale il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito, e senza che gli abbia consentito di farsi sentire in sua difesa.
Ad ogni modo, come chiarito dalla giurisprudenza (oltre che dalla legge), la richiesta di fornire giustificazioni deve essere effettuata entro i termini di legge – solitamente 5 giorni – e deve essere inequivocabile.
Come può difendersi il lavoratore durante il procedimento disciplinare?
Il potere disciplinare si esplica in diverse forme, essendo innumerevoli le sanzioni disciplinari che possono generare l’esercizio del medesimo potere, il cui diritto è in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 2106 C.c.
Le modalità specifiche attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il potere disciplinare sono però contenute nello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) e più in particolare nell’art. 7 St.Lav., il quale prevede uno specifico iter per poter procedere all’irrogazione della sanzione in caso di violazione degli obblighi contrattuali.
Procedimento disciplinare: poteri e limiti per il datore di lavoro
Infatti, il procedimento disciplinare si ispira sempre ai principi del giusto procedimento e del contraddittorio, i quali tutelano il lavoratore dal rischio della comminazione della sanzione senza possibilità di difesa: e infatti, l’art. 7 prevede al comma 2 che:
“il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente co