Come cambia la gestione delle tutele nella fase di risanamento e quale valore assume il giudizio dell’esperto nel bilanciamento tra impresa, creditori e Tribunale? La figura dell’esperto nella Composizione Negoziata della Crisi assume un ruolo sempre più importante: pensiamo al parere dovuto per la concessione delle misure protettive.
Misure protettive e composizione negoziata
L’introduzione della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021, oggi confluito nel Codice della crisi d’impresa – CCI) ha rappresentato un cambio di paradigma: da un modello giudiziale di tipo concorsuale, a un approccio negoziale e preventivo, centrato sulla figura dell’imprenditore e sul ruolo dell’esperto indipendente. Nel nuovo impianto, le misure protettive servono a creare uno spazio di respiro per l’impresa, bloccando azioni esecutive e cautelari dei creditori (art. 6, comma 1, D.L. 118/2021), ma non sono automatiche nel senso tradizionale. Esse “scattano” dalla pubblicazione nel Registro delle imprese dell’istanza dell’imprenditore e dell’accettazione dell’esperto, e devono poi essere confermate o modificate dal Tribunale, su richiesta dello stesso imprenditore.
La novità di sistema risiede proprio nella relazione triangolare tra imprenditore, esperto e Tribunale: il giudice, nel decidere sulla conferma, non può prescindere dal parere dell’esperto, che diventa filtro di meritevolezza e di realismo del piano di risanamento.
Il quadro normativo
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore dal luglio 2022, ha recepito gran parte della disciplina del D.L. 118/2021, adattandola alle indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva. Gli articoli 54 e 55 CCI, ogg