Compensazione credito senza visto: è attendibile la società e non il socio

di Federico Gavioli

Pubblicato il 24 ottobre 2019

Il regime premiale della società con esonero dal visto di conformità non è trasferibile ai soci; è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una istanza di un contribuente, socio di una società artigiana, il cui punteggio Isa in capo alla partecipata superava il voto 8 e chiedeva se anch’egli poteva beneficiare dell’esonero dal visto di conformità in virtù dell’affidabilità guadagnata dall’impresa.

 

Compensazione credito senza visto attendibile società

Compensazione credito senza visto di conformità: la risposta dell'Agenzia Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 411, dell’11 ottobre 2019, ha precisato che il regime premiale dell’esonero del visto di conformità, per l'ipotesi di compensazione del credito, previsto dalla disciplina normativa sugli ISA, non è trasferibile ai soci.

 

Nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate un contribuente fa presente di essere socio di una società artigiana che:

 

  • per il periodo d'imposta 2018, ha conseguito un punteggio pari a 8,56 a seguito dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA - di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

 

  • beneficia, tra l'altro, dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità "per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annuire relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive" (citato articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017).

 

Poiché la suddetta società gli trasferisce un credito da indicare nel quadro RH del proprio modello REDDITI PF 2019, il contribuente chiede di conoscere se sia tenuto ad apporre su quest'ultimo il visto di conformità qualora intenda compensare l'eccedenza.

 

Il visto di conformità: cenni

 

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, e sono:

  • i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

  • i Consulenti del Lavoro;

  • i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.09.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;

  • i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

 

Per le società di capitali che sono soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) il vist