Regime premiale ISA e Compensazioni Crediti senza Visto: poca chiarezza sui profili temporali delle operazioni

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sull’applicazione dei nuovi Indicatori di Affidabilità Fiscale (ISA).

Le indicazioni seguono i diversi interventi che l’Agenzia delle entrate ha effettuato nei mesi di giugno e luglio partecipando a numerosi eventi organizzati dalle associazioni di categoria.

Le indicazioni contenute nel documento di prassi sono sicuramente apprezzabili.

Non sono stati però eliminati tutti i dubbi che sorti, trattandosi della prima applicazione dei nuovi indicatori.

Ad esempio le indicazioni relative all’ambito temporale del regime premiale, concretamente attuato a seguito della diffusione del provvedimento direttoriale del 10 maggio, sono parziali.

Il livello di affidabilità fiscale e l’esonero dal visto di conformità

Compensazione senza visto di conformità del credito per imposte dirette 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito, da ultimo con la Circ. n. 17/E del 2019, che la possibilità di avvalersi dell’esonero dell’apposizione dei visto di conformità, trova applicazione con riferimento a periodi di imposta diversi.

Se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, potrà utilizzare in compensazione “orizzontale” i crediti relativi alle imposte dirette, e riguardanti il periodo di imposta 2018, con gli altri debiti tributari.

A tal fine l’esonero dall’apposizione dal visto di conformità trova applicazione per le compensazioni fino al limite massimo di 20.000 euro.

Sussiste, quindi, perfetta coincidenza tra l’anno 2018, durante il quale il contribuente è affidabile, e il periodo di imposta 2018 da cui trae origine il credito compensabile senza visto.

 

 

ISA e compensazione crediti tributari senza visto

Compensazione senza visto di conformità del credito IVA annuale 

La coincidenza non si verifica invece ai fini Iva.

Se il contribuente ottiene un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari ad 8, con riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018, il credito Iva annuale compensabile senza visto è quello maturato nel periodo di imposta 2019.

La compensazione “libera”, quindi senza l’apposizione del visto, fino al limite massimo di 50.000 euro, potrà in concreto essere fatta valere dal 1° gennaio 2020.

 

Compensazione senza visto di conformità dei crediti IVA infrannuali 

La soluzione è invece ancora diversa per la compensazione dei crediti Iva infrannuali relativi ai primi tre trimestri dell’anno.

In tal caso, se il livello di affidabilità fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi, da presentare entro il 30 novembre prossimo, fosse almeno pari ad 8, i crediti Iva infrannuali compensabili senza visto fino a 50.000 euro saranno quelli maturati dal 1° gennaio 2020 in avanti.

In tal caso la compensazione richiede la preventiva presentazione del modello TR che potrà essere effettuata, per il primo trimestre, dal 1° al 30 aprile 2020.

 

 

La dichiarazione preventiva della presentazione dei redditi

Indipendentemente dall’applicazione del “regime premiale” in esame, ci si domanda se la compensazione libera, senza l’apposizione del visto, dei crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, richieda la preventiva presentazione del modello dichiarativo.

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema con riferimento alle compensazioni fino a 5.000 euro, cioè esonerate dall’adempimento ancor prima dell’approvazione degli ISA.

La soluzione dell’Agenzia delle entrate è stata negativa, nel senso che il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi è spendibile immediatamente.

D’altra parte deve considerarsi che, diversamente dalla dichiarazione Iva, i contribuenti non hanno materialmente la possibilità di presentare con ampio anticipo le dichiarazioni dei redditi.

Una soluzione restrittiva e diversa avrebbe di fatto “bloccato” le operazioni di compensazione per diversi mesi.

Oggi il problema sarebbe stato ancora maggiore anche in considerazione dei nuovi termini stabiliti per la presentazione dei modelli dichiarativi coincidenti, a regime, e da quest’anno, con la data del 30 novembre. Tale data cade nel 2019 di sabato e quindi la scadenza è ulteriormente prorogata al 2 dicembre prossimo.

La soluzione è sicuramente valida anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette, fino a 20.000 euro, senza l’apposizione del visto e previste dal regime premiale. Non è necessario quindi presentare preventivamente il modello dichiarativo.

L’Agenzia delle entrate non ha però chiarito da quale momento sia effettivamente possibile effettuare la compensazione.

Ad esempio, quando i nuovi indicatori saranno definitivamente entrati in vigore a regime, ci si domanda se i crediti relativi alle imposte dirette possano essere utilizzati immediatamente in compensazione senza visto dal 1° gennaio 2020.

Nell’ipotesi di soluzione positiva, il contribuente che, sulla base della sua esperienza, ritenesse di poter ottenere un livello di affidabilità almeno pari a 8, potrebbe effettuare materialmente l’operazione di compensazione del credito IRPEF, IRES o IRAP già dal 1° gennaio 2020.

Successivamente, se la dichiarazione non confermasse il raggiungimento del predetto livello di affidabilità, si potrà procedere alla regolarizzazione dell’operazione avvalendosi del ravvedimento operoso.

Non sembra possano essere individuate cause ostative alla compensazione dei predetti crediti con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, ma sarebbe auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

 

 

 

A cura di Nicola Forte

Venerdì 6 Settembre 2019