Quadro RW e Ivafe: il fisco fornisce altri chiarimenti

Il prestito in euro restituito in dollari deve essere indicato nel quadro RW del modello Redditi PF ai fini degli obblighi sul monitoraggio fiscale. Per quanto riguarda l’Ivafe, l’imposta va applicata nell’ipotesi in cui il finanziamento rappresenti un “valore mobiliare” e, quindi, negoziabile all’interno del mercato finanziario.

movimenti contanti 10mila euroIl prestito in euro restituito in dollari deve essere indicato nel quadro RW del modello “Redditi PF” ai fini degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

Per quanto riguarda l’Ivafe, l’imposta va applicata nell’ipotesi in cui il finanziamento rappresenti un “valore mobiliare” e, quindi, negoziabile all’interno del mercato finanziario.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 386 del 19 settembre 2019, secondo cui per risolvere il dubbio sull’imponibilità del finanziamento occorre prendere in mano il Tuf e le definizioni relative ai “prodotti finanziari”, agli “strumenti finanziari” e ai “valori mobiliari”

L’istante ha acquistato delle obbligazioni, tramite un istituto di credito, da una società andata poi in default con conseguente piano di ristrutturazione del debito societario approvato dalla Corte di giustizia.

A fronte delle obbligazioni acquistate in origine, all’istante è stato riconosciuto un credito derivante da un “prestito”, convertito da euro in dollari americani, aumentato degli interessi non percepiti.

La restituzione del finanziamento e degli interessi avverrà con cadenza annuale per il periodo concordato dalle parti.

 

Si al quadro RW, no all’Ivafe

Per il contribuente questa è la via da seguire. Forniti gli elementi essenziali della vicenda, l’istante chiede chiarimenti sulle modalità di compilazione del quadro RW del modello “Redditi Pf 2019” e in merito all’eventuale applicazione dell’Ivafe.

Per l’istante il quadro RW deve essere compilato indicando il “prestito” con il codice “14” (“Altre attività estere di natura finanziaria”), mentre non è tenuta a pagare l’Ivafe perché, a seguito delle modifiche apportate al regime originario, dal 2014 l’imposta è dovuta soltanto per i “prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio”.

 

Quadro RW sempre, per l’Ivafe la risposta sta nella natura del “prestito”

Rispondendo al primo quesito l’Agenzia delle entrate concorda con l’istante riguardo la necessità di presentare il quadro RW, ma non è “14” il codice da indicare.

Il quadro RW del modello “Redditi Pf 2019”, infatti, è funzionale al monitoraggio fiscale cui sono soggette le persone fisiche residenti nel nostro Paese, in possesso di investimenti detenuti all’estero o attività estere di natura finanziaria, che possono produrre redditi di capitale o diversi, imponibili in Italia.

Lo stesso quadro assolve, ricordiamo, anche agli obblighi relativi alla liquidazione dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero).

Confermata, quindi, la necessità di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, il documento di prassi precisa che, come chiarito nella circolare n. 38/2013, tra le attività che costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale sono compresi i contratti di natura finanziaria, stipulati con controparti non residenti, e tra questi i finanziamenti.

Dalla documentazione emerge che l’istante è un finanziatore e non un obbligazionista della società fallita. Dagli accordi sottoscritti dalle parti, infatti, il capitale dovrà essere restituito unitamente al pagamento degli interessi nei termini e nelle modalità concordate. In definitiva, l’attività, in quanto suscettibile di produrre redditi di natura finanziaria imponibili in Italia, dovrà essere indicata nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi con il codice “7” (“Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti”) e il contribuente potrà segnalare che i relativi redditi saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta (indicando il codice “5” nella colonna 18).

Rispetto al secondo quesito, la risposta richiama l’articolo 9 della legge n. 161/2014 (legge europea-bis 2013), che ha ristretto gli ambiti applicativi dell’Ivafe uniformandoli a quelli dell’imposta di bollo prevista per gli stessi prodotti.

A seguito delle modifiche, la tassazione non riguarda più genericamente le “attività finanziarie” ma, in misura differenziata, i “prodotti finanziari”, i “conti correnti” e i “libretti di risparmio” detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia (articolo 19, comma 18, Dl n. 201/2011).
In particolare, ai fini dell’Ivafe e del caso in esame, per quanto riguarda i “prodotti finanziari” si deve far riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera u), del Dlgs n. 58/1998 (Tuf) che fa rientrare in tale categoria “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

Sempre passando per il Tuf, tra gli “strumenti finanziari” possono essere compresi anche i “valori mobiliari” che, semplificando e in senso molto lato, rappresentano quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali e, quindi, possono essere oggetto di circolazione all’interno del mercato finanziario.

Nel caso di specie, l’Agenzia chiarisce che il “prestito” oggetto dell’interpello rappresenta “valore mobiliare” se possiede il requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali, in tal caso è qualificabile come “prodotto finanziario” e sconta l’Ivafe con aliquota al 2‰, da applicare al valore indicato nella colonna 8 del quadro RW, rapportato alla quota e al periodo di possesso.

Se invece il prestito non è classificabile come uno “prodotto finanziario” l’imposta non è dovuta e il contribuente deve adempiere soltanto gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e barrare l’apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Viene, infine, precisato che nell’ipotesi in cui il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o abbia utilizzato il modello 730, dovrà presentare il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello “Redditi Pf”.

 

Vincenzo D’Andò

20 settembre 2019

 

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