Il lavoratore dipendente può rivestire anche una carica sociale: lo ha chiarito nel corso del tempo la Giurisprudenza, e lo ha ribadito anche l’Istituto Previdenziale.
Ma ciò è possibile solo in specifiche circostanze che dimostrino come la persona fisica, in qualità di lavoratore subordinato, sia soggetto ai poteri tipici del datore di lavoro, in capo a una carica diversa da quella che egli riveste nell’organo sociale.
Lavoro subordinato e cariche sociali astrattamente compatibili
L’INPS ritorna nuovamente sul tema della compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di una società di capitali, e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presso la medesima società.
L’approfondimento sul tema ritorna ciclicamente, ricomprendendo anche le ultime posizioni assunte dalla Giurisprudenza, allo scopo di superare definizioni e circostanze non più attuali.
Numerose sono infatti le casistiche che possono configurarsi nello svolgimento di una prestazione lavorativa, non ultima, la possibilità che in capo al lavoratore subordinato sussista anche una carica sociale.
La duplice figura che riveste così la persona fisica, assume carattere particolare e alle volte incompatibile, se non vengono rispettati specifici indici che riconducono alla subordinazione al datore di lavoro.
Tali indici, riepilogati dall’INPS, con il Messaggio 3359 del 17 settembre 2019, aprono a una riflessione e a una valutazione che riguarda la subordinazione e quando le cariche societarie possono essere considerate compatibili con un rapporto di lavoro subordinato senza rischi