ISA: le Valutazioni dei Contribuenti che ottengono un Punteggio pari a 6

Analizziamo le indicazioni e gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate (sia ufficiali che ufficiosi) relativi ai contribuenti che hanno un punteggio di affidabilità fiscale uguale a 6.
Il contribuente con punteggio ISA pari a 6 rischia di entrare nel mirino dell’Agenzia? Cosa conviene fare?

ISA 2019 istruzioni quadro FIl MEF conferma: gli ISA sono immediatamente efficaci

Dopo la consueta pausa di Ferragosto i professionisti e gli operatori sono tutti tornati al lavoro.

L’estate “fiscale” è stata estremamente calda e non sono terminate le polemiche circa l’applicabilità, già con decorrenza dal periodo d’imposta 2018, dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale.

Il MEF si è espresso sul punto negativamente confermando la piena ed immediata efficacia del nuovo strumento.

I professionisti dovranno procedere all’estrazione dei dati “precalcolati” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria per poi verificare il punteggio attribuito dal software al contribuente.

Successivamente, sia pure non in tutti i casi, sorgerà la necessità di incontrare i clienti al fine di effettuare le scelte più opportune.

Non è possibile infatti, soprattutto con riferimento ad alcuni casi, che il professionista incaricato della redazione delle dichiarazioni dei redditi effettui autonomamente, per conto del cliente, le scelte conseguenti al valore finale dell’indicatore di affidabilità.

 

 

Punteggio ISA tra 6 e 7,99

Nel corso del forum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili del 17 luglio 2019, a cui ha partecipato anche l’Agenzia delle entrate, è stato posto il problema di come saranno considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99.

 

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come il Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019 (par. 6.1) puntualizza che:

“ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9 – bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6”.

 

Successivamente viene ulteriormente precisato che nell’ipotesi in cui il punteggio attribuito sia compreso tra 6 e 7,99,

“il contribuente non dovrebbe essere sottoposto a controllo sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA”.

 

 

Punteggio ISA di 6: i dubbi

isa punteggio 6 adeguamentoIn realtà, in base ad un’interpretazione letterale del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, si desume che l’attribuzione di un punteggio equivalente al 6 rappresenta, nella sostanza, un’insufficienza.

Anche in tale ipotesi l’Agenzia delle entrate può avviare specifiche analisi di rischio fondate sul basso punteggio attribuito dagli ISA.

La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, sia pure informale e in occasione del forum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, rappresenta una prima apertura per un’interpretazione più “morbida”.

Presumibilmente, sia pure sulla base di un’interpretazione che “forza” la lettera del provvedimento del 10 maggio scorso, l’attenzione del Fisco si concentrerà nei confronti dei contribuenti che hanno attenuto l’attribuzione di un punteggio estremamente basso.

 

 

Il possibile adeguamento in caso di ISA pari a 6

Si pone il problema di come comportarsi in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi e se superare, con la procedura di adeguamento, la possibilità di essere soggetti ad un’analisi di rischio da parte dell’Agenzia delle entrate.

Alla luce dell’interpretazione fornita sembra piuttosto remota la possibilità che l’Agenzia delle entrate metta nel “mirino” un contribuente che ha ottenuto come punteggio 6.

Si deve però tenere conto che la risposta è ufficiosa, non contenuta in una circolare, ma fornita nel corso di un forum.

In ogni caso a fini cautelativi, il contribuente potrà effettuare in dichiarazione un adeguamento aggiungendo nel quadro di riferimento componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, in misura appena sufficiente per ottenere un punteggio ISA appena superiore al 6.

In tal modo il contribuente sarà al riparo dalla possibile selezione fondata sugli ISA.

Non si può escludere, però, che la selezione venga effettuata sulla base di altri strumenti, come ad esempio la c.d. Superanagrafe dei conti che consente, senza l’ottenimento di una specifica autorizzazione, l’utilizzo dei dati bancari già conosciuti al Fisco.

Si tratta del saldo iniziale, del saldo finale, del totale degli accrediti, degli addebiti e della giacenza media del conto.

 

 

A cura di Nicola Forte

Lunedì 9 Settembre 2019