Cessione quote societarie e riporto perdite pregresse se cambia l’attività

di Vincenzo D'Andò Redazione

Pubblicato il 9 settembre 2019

Le condizioni per il riporto delle perdite pregresse sono state oggetto dell'esame di un caso specifico da parete dell'Agenzia delle Entrate, che perviene ad una conclusione piuttosto discutibile.

Impresa, società, amministrazioneIl tema affrontato dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 367 del 6 settembre 2019 è quello del riporto delle perdite della società in caso di trasferimento delle partecipazioni e modifica dell’attività esercitata.

 

Un caso di cessione delle quote di società con perdite pregresse

Il caso affrontato è quello di una Società che ha operato nel settore dell’acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di beni immobili, oltre che della consulenza in materia immobiliare, economico-finanziaria e relativa all’asset management.

Nel corso degli anni di attività di questa società il progressivo disimpegno dal settore immobiliare a seguito delle varie vendite, con la perdita di ogni asset produttivo di reddito d’impresa, fa si che la società divenga una “scatola vuota” contenente quasi esclusivamente asset fiscali.

La legge

Ai sensi dell’articolo 84, comma 3, primo e secondo periodo, del TUIR, il riporto delle perdite fiscali è inibito “nel caso in cui:

- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo
e, inoltre,

- venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.

La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori”

 

Cosa dice l'Agenzia delle Entrate

A parere dell'agenzia risulta evidente come la composizione qualitativa e quantitativa degli elementi patrimoniali e di quelli reddituali sia notevolmente mutata rispetto a quella degli esercizi precedenti, tendendo a un sostanziale azzeramento dell’attività d’impresa svolta oltreché dei relativi asset produttivi.

In particolare, con specifico riferimento agli elementi patrimoniali, l’asset produttivo di reddito consistente nelle immobilizzazioni materiali, presenti nel bilancio 2015 risulta azzerato nei bilanci successivi (2016, 2017 e 2018), in quanto estromesso a seguito della cessione dell'unità immobiliare.

Negli esercizi sociali 2017 e 2018, la dinamica reddituale ha, di riflesso, registrato un sostanziale azzeramento dei ricavi della produzione e una simmetrica notevole contrazione dei costi di produzione dando evidenza di un disimpegno nel settore immobiliare da parte della società, con perdita di ogni asset produttivo di reddito d’impresa, facendo assurgere la società istante a una “scatola vuota” contenente quasi esclusivamente asset fiscali.

 

In conclusione

Pertanto, nel caso esaminato, mediante il passaggio del controllo delle quote e l’avvio della nuova attività (?) da parte del nuovo socio, a parere dell'Agenzia non si può verificare alcuna continuità nella pregressa attività immobiliare, oramai conclusa con la dismissione del menzionato immobile e così, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, primo e secondo periodo, del TUIR, non è possibile il riporto delle perdite pregresse (e nemmeno delle eccedenze dell’ACE e interessi passivi indeducibili).

Si tratta di un caso che potrebbe essere molto ricorrente nel mondo immobiliare e si ritiene molto discutibile l'opinione dell'Agenzia delle entrate, che farà sorgere probabilmente ulteriore contenzioso tributario. Sarà cura di CommercialistaTelematico approfondire il tema.

 

9 settembre 2019

 

Vincenzo D'Andò/redazione CommercialistaTelematico