Cessione del credito IVA infrannuale: la decorrenza è differita al 2020

In base al Decreto Crescita, dal 1° gennaio 2020 i crediti IVA infrannuali, relativi ai primi tre trimestri dell’anno e risultanti dal modello TR, potranno essere non solo utilizzati in compensazione o essere richiesti a rimborso, ma anche essere ceduti.
E’ importante conoscere le novità sul tema della monetizzazione dei crediti IVA

 

La novella è stata prevista dall’art. 12 – sexies del D.L. n. 34/2019 inserito dalla legge di conversione del predetto decreto.

 

I precedenti pareri sulla cessione dei crediti Iva infrannuali

 

cessione credito iva infrannuale 2020Fino all’ultimo intervento normativo, l’Agenzia delle entrate, ancorché sollecitata dagli operatori a fornire una risposta positiva, si era sempre espressa negativamente sulla possibilità di cedere i crediti Iva trimestrali.

L’unica possibilità di cessione, secondo l’Amministrazione finanziaria, riguardava il credito Iva annuale risultante dalla relativa dichiarazione.

Ora, il “decreto crescita” ha superato la previsione di cui all’art. 5, comma 4 – ter, del D.L. n. 70/1988.

 

L’interpretazione negativa fornita in passato dall’Agenzia delle entrate, e oramai superata, era fondata su ben due documenti di prassi. 

La Circ. n. 6/E del 2006 ha precisato che dalla lettura del citato art. 5, comma 4 – ter, del D.L. n. 70/1988 si può desumere con evidenza l’impossibilità di cedere il credito Iva trimestrale in quanto la norma fa riferimento esclusivo alla cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale.

L’Amministrazione finanziaria ha così privilegiato un’interpretazione letterale.

 

La successiva risoluzione n. 49/E del 2006 ha confermato che i crediti Iva infrannuali richiesti a rimborso non possono formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

Non mancavano, però, soluzioni di segno opposto manifestate dalla Corte di Cassazione e dalla norma di comportamento dell’ADC n. 164 del 22 giugno 2006.

In particolare, la sentenza n. 13027/2015 ha precisato che il credito richiesto a rimborso e confermato in sede di dichiarazione Iva annuale può essere ceduto a terzi con le modalità previste dall’art. 69 del regio Decreto n. 2440/1923.

Nello stesso senso, sia pure con una diversa motivazione, si è espressa più recentemente Assonime con la Circ. n. 39 del 20 dicembre 2018. In particolare, è stato osservato che distinguere tra cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale e cessione del credito infrannuale darebbe luogo ad una discriminazione non giustificata.

 

 

Cessione del credito IVA infrannuale: decorrenza della modifica normativa

 

L’art. 12 – sexies del D.L. n. 34/2019 ha di fatto accolto la soluzione della Corte di Cassazione e dell’Assonime.

Dal 1° gennaio 2020 sarà possibile effettuare la cessione dei crediti Iva infrannuali relativi ai primi tre trimestri dell’anno.

Il primo credito Iva cedibile sarà quello richiesto a rimborso nel modello Iva TR presentato nel periodo 1° – 30 aprile 2020 e riferito al primo trimestre del nuovo anno.

La cessione potrà essere effettuata nell’osservanza delle regole di cui all’art. 39 del R.D. n. 2440/1923.
L’operazione potrà essere effettuata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio.

Il legislatore, prevedendo la possibilità di addivenire alla cessione del credito con effetto dal 1° gennaio 2020, ha ritenuto di non attribuire alla disposizione in esame “effetto interpretativo”.

Deve poi tenersi conto che, come chiarito in passato dal Ministero delle finanze con la circ. n. 28/1988, che il cedente deve notificare l’avvenuta cessione del credito all’Agenzia delle entrate.
La notifica deve essere effettuata, come ricordato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

 

A cura di Nicola Forte

Giovedì 12 Settembre 2019