Rateazione, scadenze e interessi dopo la proroga 2019 dei versamenti delle imposte

Una Risoluzione delle Entrate chiarisce le possibilità di rateazione dei versamenti delle imposte in seguito alla proroga del 2019. Ecco quindi come si può pagare, con quali scadenze e con maggiorazione o meno degli interessi.
Analizziamo, in particolare, la possibilità di rateizzare i versamenti al 30 settembre e l’opzione di pagamento al 30 ottobre versando la maggiorazione dello 0,40%

 

Proroga 2019 dei versamenti delle imposte: l’Agenzia delle Entrate chiarisce la modalità di rateazione

 

scadenze rate imposte dopo proroga 2019L’Agenzia delle entrate, dopo la proroga del termine previsto per il versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi e dei tributi collegati al 30 settembre, riguardante i soli contribuenti soggetti ad ISA, ha fornito le necessarie indicazioni sulle modalità di rateazione delle somme dovute. Le indicazioni sono contenute nella Risoluzione n. 71/E del 2019.

In particolare, non era chiaro se, per coloro che hanno voluto suddividere il saldo dovuto ed i relativi acconti secondo le rate indicate dalle istruzioni per la compilazione del modello Redditi, fossero o meno dovuti i relativi interessi.

La logica era nel senso di una risposta negativa e l’Agenzia delle entrate ha confermato questa soluzione.

Gli interessi devono essere calcolati unicamente per i versamenti effettuati dopo la scadenza prorogata al 30 settembre prossimo.

 

Gli ordinari piani di rateazione (per contribuenti con partita Iva)

 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti possono non tenere in considerazione la proroga versando le somme dovute secondo i piani ordinari di rateazione.

In tale ipotesi, entro il 30 settembre devono essere versate le prime quattro rate aventi scadenza, rispettivamente, il 1° luglio, 16 luglio, 20 agosto e 16 settembre.

La terza rata scade il giorno 20 anziché il giorno 16 in conseguenza della mini proroga estiva.

Ognuna delle quattro rate, essendo versate entro la nuova scadenza del 30 settembre, non deve essere aumentata degli interessi.

L’incremento dovrà invece essere effettuato per l’importo dovuto con la quinta e la sesta rata, aventi rispettivamente scadenza il 16 ottobre ed il 18 novembre.

 

Versamenti “liberi”, senza un piano di rateazione prestabilito (per contribuenti con partita Iva)

 

I contribuenti potrebbero anche aver deciso di versare le somme dovute senza un piano di rateazione ben stabilito.

In tale ipotesi i versamenti effettuati entro il 30 settembre prossimo possono essere anche di importo diverso e non devono essere maggiorati di alcuna somma a titolo di interessi.

Il saldo residuo dovrà essere versato entro il 30 settembre prossimo senza l’aggiunta, anche in tale ipotesi, degli interessi (salva naturalmente la possibilità di rateizzazione del debito).

 

I versamenti in tre rate: i contribuenti in possesso del numero di partita Iva

La scadenza naturale del 30 giugno è stata differita al 30 settembre. I contribuenti in possesso del numero di partita Iva possono quindi rateizzare le somme dovute in tre rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, il 30 settembre, il 16 ottobre ed il 18 novembre. Sulla seconda e la terza rata sono dovuti i relativi interessi.

 

La maggiorazione dello 0,40%

La scadenza naturale è stata differita, come ricordato, dal 30 giugno al 30 settembre. Conseguentemente è possibile effettuare il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro i 30 giorni successivi, quindi dal 1° al 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Se i contribuenti con partita Iva decidono di avvalersi della rateazione a partire dal 30 ottobre 2019, potranno suddividere l’importo complessivo in sole due rate aventi rispettivamente scadenza il 30 ottobre ed il 18 novembre. In tale ipotesi, sulla seconda rata sono dovuti gli interessi. L’importo complessivo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

 

 

Come possono rateizzare i contribuenti non titolari di partita Iva in seguito alla proroga 2019

 

Le regole sin qui indicate valgono anche per i contribuenti non titolari di partita Iva che possono avvalersi della proroga.

Si tratta, ad esempio, dei soci che partecipano in società di persone, in società di capitali che si avvalgono del regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, gli associati di associazioni di artisti e professionisti, etc.

E’ però necessario tenere conto che, in caso di rateazione, le scadenze delle singole rate sono diverse rispetto ai contribuenti in possesso della partita Iva.

Ad esempio è possibile avvalersi del piano di rateazione ordinario versando, entro il 30 settembre, le prime quattro rate senza interessi, la quinta e la sesta rata avranno rispettivamente scadenza entro il 31 ottobre ed entro il 2 dicembre. Queste ultime due rate, da versare dopo il 30 settembre, dovranno essere maggiorate dei relativi interessi.

In alternativa è possibile suddividere l’importo in tre sole rate: la prima da versare entro il 30 settembre senza interessi; la seconda e la terza da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre e 2 dicembre con la maggiorazione degli interessi.

 

La maggiorazione dello 0,40% per contribuenti non titolari di partita Iva

Se i predetti contribuenti intendono versare la prima rata entro il 30 ottobre, quindi entro i trenta giorni successivi rispetto alla scadenza originaria, dovranno applicare la maggiorazione dello 0,40%.

In tale ipotesi la seconda rata avrà scadenza il 31 ottobre, quindi il giorno successivo e dovrà anch’essa essere maggiorata dello 0,40%.

La terza rata avrà scadenza il 2 dicembre e dovrà essere incrementata dello 0,40% oltre ai relativi interessi.

 

 

Il versamento del saldo Iva in seguito alla proroga 2019

 

I contribuenti possono versare il saldo Iva 2018 entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi.

In tale ipotesi la disciplina ordinaria prevede che debba essere applicata una maggiorazione a titolo di interessi dello 0,40% dal 16 marzo in avanti ogni mese o frazione di mese fino alla data del versamento.

Deve però ritenersi, anche se l’Agenzia delle entrate non ha affrontato specificamente il punto, che nessuna maggiorazione debba essere applicata nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 30 settembre, nell’osservanza del principio che la proroga è “gratuita” (ne abbiamo discusso qui >).

 

 

A cura di Nicola Forte

Mercoledì 7 Agosto 2019