La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità della minore tutela dei crediti civilistici rispetto ai crediti dell’Erario, con particolare riferimento al caso di scissione societaria parziale.
Scissione societaria: la responsabilità per i crediti tributari e civilistici
Il fatto e l’orientamento della CTP di Pisa
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (di seguito CTP), in un procedimento tra un’impresa e l’Agenzia delle Entrate, con ordinanza del 10 settembre 2015, pervenuta alla Corte il 9 giugno 2017 (reg. ord. n. 99 del 2017), ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (le norme sono riportate nella tabella riassuntiva a fondo pagina).
La CTP riteneva che le predette due disposizioni fiscali (art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917/1986 e art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997), quando attribuiscono la responsabilità solidale e illimitata alle società beneficiarie di scissione parziale, piuttosto che la responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto attribuito, stabilita dagli artt. 2506-bis, comma 3, e 2506-quater, comma 3, c.c., fossero in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:
- art. 3, per violazione dei princìpi di uguaglianza e di ragionevolezza,
- e art. 53, perché l’obbligazione tributaria non sarebbe parametrata in ragione della capacità contributiva dell’obbligato.
In particolare, la CTP mette a confronto il regime della responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione parziale, sancito dal c.c., e il regime previsto dal suddetto art. 173, commi 12 e13, del TUIR e rileva che, in queste ultime disposizioni, per la responsabilità solidale, si rinvia alla nozione generale di solidarietà contenuta nell’art. 1292 c.c., secondo la quale ogni condebitore può essere tenuto all’adempimento per la totalità del debito.
Questa solidarietà illimitata è rafforzata, in merito alle sanzioni, dall’art. 15, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 472/1997.
La CTP orienta e consolida la sua tesi con riferimento alle normative specifiche previste per la cessione d’azienda e per gli istituti giuridici della trasformazione e della fusione, nelle quali la responsabilità illimitata trova pari disposizioni e giustificazioni sia nelle norme tributarie che in quelle di diritto civile.
Poi, in ordine alla disciplina delle sanzioni, di cui al ridetto art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, la CTP evidenzia il presunto contrasto con i predetti articoli della Costituzione:
- art. 3: “l’equiparazione del trattamento sanzionatorio della società scissa, che è pur sempre l’autrice della violazione, con quello della società beneficiaria, estranea alla commissione dell’illecito”;
- art. 53: “la solidarietà illimitata determina l’insorgenza di un’obbligazione tributaria sganciata dalla verifica circa l’effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato”.
L’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
Con atto del 5 settembre 2017, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto, motivandole, che le questioni sollevate dalla CTP siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.
Si ritiene utile riportare la seguente pratica, obiettiva e incontestabile motivazione: “la disciplina censurata non è irragionevole poiché l’esistenza del credito fiscale, a differenza di quanto si verifica per il credito civili