L’Agenzia delle entrate fornisce nuove precisazioni sulla fattura elettronica: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, termini e modalità di emissione e registrazione dei documenti, imposta di bollo, criteri di compilazione delle autofatture, nuove disposizioni IVA che hanno impatto sul sistema di fatturazione elettronica, conservazione e consultazione dei documenti emessi, sanzioni applicabili.
Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: riepiloghiamo i principali chiarimenti
I punti che analizzeremo durante l’articolo sono:
- La fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie >
- L’indicazione della data in fattura solo dell’operazione >
- La detrazione dell’IVA >
- L’imposta di bollo >
Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 10-bis del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018, prevedeva inizialmente, per l’anno 2019, l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (di seguito “Sistema TS”), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS.
Successivamente, la legge n. 145 del 2018 ha modificato il citato articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018, disponendo che, per l’anno 2019: “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria […]”.
Da ultimo, l’articolo 9-bis del d.l. n. 135 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che: “Le disposizioni dell’articolo 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Tale excursus normativo è utile, ricordano le Entrate, per fornire chiarimenti in merito alle modalità di