ISA Indici Sintetici di Affidabilità: nuovi obblighi burocratici e complicazioni

Con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dal 2019 sostituiscono gli studi di settore, sorgono anche nuovi obblighi burocratici per i contribuenti e, soprattutto, per i loro consulenti, che fungono da intermediari tra contribuente e Fisco.

Dati ISA 2019Con l’introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) che andranno a sostituire gli studi di settore, sorgeranno anche nuovi obblighi burocratici per i contribuenti ma soprattutto per i loro consulenti.

Vediamo quali sono i principali adempimenti.

 

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: come scaricare i dati

Innanzitutto, per calcolare il punteggio di affidabilità del contribuente ai fini degli ISA occorre considerare sia i dati presenti nell’ultima dichiarazione, sia i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ricavati dai modelli dichiarativi degli anni precedenti e dalle banche dati.

 

La delega per la consultazione e il download dei dati ISA dei contribuenti

Queste informazioni possono essere consultate direttamente dal contribuente, che può però in alternativa delegare tale compito all’intermediario. Quest’ultimo però è costretto, nel caso in cui voglia importare i dati in modo massivo per tutti i soggetti che hanno conferito la delega, ad un’ardua operazione.

Per far questo infatti, l’intermediario dovrà inviare in via telematica un file per la richiesta, contenente il proprio codice fiscale e quello di ciascun contribuente delegante.

 

Cosa fare se si dispone già della delega al Cassetto Fiscale

Nel caso in cui l’intermediario sia già delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente e voglia effettuare un’importazione massiva dei dati, dovrà:

  • inserire nella richiesta altri dati aggiuntivi per ciascun cliente
  • e riportare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare di essere in possesso di una specifica delega per l’acquisizione dei dati richiesti.

Quella descritta resta comunque una possibilità, in quanto l’intermediario può decidere di non acquisire massivamente i dati, soprattutto dove le deleghe ricevute non sono molte.

In questo caso, infatti, sarà sufficiente accedere al Cassetto Fiscale di ogni singolo delegante.

 

Cosa fare se invece non si dispone della delega al Cassetto Fiscale

L’intermediario che non dispone della delega alla consultazione del Cassetto Fiscale deve istituire un registro da conservare per dieci anni, dove annotare le deleghe ricevute.

 

La trasmissione dei dati ISA da parte degli intermediari

 

I ritardi dell’Amministrazione finanziaria

È intervenuta infine l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 04.06.2019, apportando alcune modifiche e correzioni in particolar modo riguardanti la trasmissione dei dati da parte degli intermediari, al fine di poter applicare i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità.

Ciò significa che i soggetti impegnati a compilare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti si troveranno costretti ad affrontare un ritardo dovuto alla ricezione dei dati per gli ISA da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Nuovi adempimenti burocratici per gli intermediari

In seguito all’introduzione dei nuovi ISA e alla necessità di scaricare i dati dei contribuenti seguiti, i consulenti dovranno:

 

  • verificare la correttezza dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, che potrebbero contenere errori;
  •  

  • compilare correttamente i dati necessari al funzionamento del software relativo agli ISA, nonostante manchi una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate ma soprattutto perché si applicano per la prima volta;
  •  

  • incontrare i contribuenti per spiegare loro gli effetti e i possibili comportamenti da tenere, sulla base delle risultanze fornite dal software relativo agli ISA.

 

 

A cura di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

Giovedì 27 Giugno 2019