Analisi delle problematiche IVA per la costruzione di capannoni.
La nostra analisi si concentra sull'aliquota IVA applicabile e sul regime del reverse charge (o inversione contabile) in fase di costruzione di beni strumentali quali sono appunto i capannoni.
Le disposizioni di legge
Con riferimento al problema in oggetto, è opportuno premettere quanto segue:
- l’art. 17, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recita:
“[6] Le disposizioni di cui al quinto comma (in sostanza, l’inversione contabile o reverse charge) si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. |
- l’art. 10, dell’anzidetto D.P.R.n. 633/1972, dice:
“[1] Sono esenti dall'imposta: Omissis. 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di |