L’aliquota IVA nella costruzione di capannoni – con allegati codici Ateco

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 12 giugno 2019

Proponiamo un'analisi delle problematiche IVA che riguardano la costruzione di capannoni. La nostra analisi si concentra sull'aliquota IVA applicabile e sul regime del reverse charge (o inversione contabile) in fase di costruzione di beni strumentali quali sono appunto i capannoni. L'articolo è corredato dei riferimenti normativi e pratiche tabelle riassuntive

Analisi delle problematiche IVA per la costruzione di capannoni.

La nostra analisi si concentra sull'aliquota IVA applicabile e sul regime del reverse charge (o inversione contabile) in fase di costruzione di beni strumentali quali sono appunto i capannoni.

 

Le disposizioni di legge

Con riferimento al problema in oggetto, è opportuno premettere quanto segue:

  • l’art. 17, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recita:

 

“[6] Le disposizioni di cui al quinto comma (in sostanza, l’inversione contabile o reverse charge) si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

 

  • l’art. 10, dell’anzidetto D.P.R.n. 633/1972, dice:

 

“[1] Sono esenti dall'imposta:

Omissis.

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di